Anche le ultime limitazioni sono passibili di sanzioni

Dal Prefetto chiarimenti sul Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Sanzioni:

Si comunica che con riferimento al d.P.C.M. in oggetto è emersa su alcuni organi d’informazione la questione riguardante l’asserita mancanza di disposizioni che prevedono l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di inosservanza dei divieti di spostamento introdotti con l’articolo 1, comma 4, di detto provvedimento, con riguardo sia all’arco temporale 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021, sia alle giornate 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021. Trattasi di disposizioni che replicano testualmente le previsioni contenute nell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158.

Al riguardo, il Ministero dell’Interno ha precisato che la suddetta tesi non tiene conto che la norma cardine del sistema regolatorio delle misure di contenimento della diffusione del virus è – e continua ad essere – l’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Detta norma è, infatti, richiamata dall’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 158/2020, ai sensi del quale il d.P.C.M. 3 dicembre 2020, in attuazione all’art. 2 del citato decreto-legge n. 19/2020, ha contemplato una serie di misure di contenimento della pandemia. Alle condotte poste in essere in violazione di tali misure, si applicano le sanzioni previste dall’art. 4 dello stesso decreto legge n. 19/2020.

Quindi tra tali misure, a cui si correla il quadro sanzionatorio, dovrà essere ricompresa anche quella che limita gli spostamenti sull’intero territorio nazionale per il periodo natalizio.

Sondrio, 9 dicembre 2020

Giustizia