NUOVE NORME PER I CANI: PADRONI; ATTENZIONE!

La Gazzetta Ufficiale 23 del 28 gennaio scorso ha pubblicato nuove norme di certo interesse per tante famiglie, vale a dire quelle che posseggono un cane: "ORDINANZA 14 gennaio 2008 Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani" (non vale però per i cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco).

In base all'articolo 1 Sono vietati:

a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei cani;

b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore

aggressivita' di cani appartenenti a incroci o razze di cui

all'elenco allegato;

c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di

cani con lo scopo di sviluppare l'aggressivita';

d) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito

all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di

un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:

i) il taglio della coda fatta eccezione per i cani appartenenti

alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista

dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale

specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve

essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di

vita;

ii) il taglio delle orecchie;

iii) la recisione delle corde vocali.

2. Il divieto di cui al punto 1, lettera e), non si applica agli

interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

In base all'articolo 2 tocca ai proprietari e ai detentori di cani (tranne quelli per non vedenti o non udenti, addestrati come cani

guida.):

a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si

trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;

b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei

locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.

Se si tratta di cani di razza di cui all'elenco sempre il guinzaglio e la museruola.

L'art. 3 oltre all'obbligo di vigilanza fissa quello di assicurazione di

responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio

cane.

L'art. 4 vieta l'uso di strumenti che determinano scosse o impulsi elettrici sui cani, in quanto procura ansia, paura e sofferenza tali da produrre, tra gli effetti collaterali rilevati, reazioni di aggressivita' che possono tradursi in attacchi ingiustificati, morsicature ed aggressioni con gravi ripercussioni sull'incolumita' pubblica.

L'art. 5 si riferisce all' aggressività. Poi vieta di acquistare, possedere o detenere cani:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui a diversi articoli del codice.

e) ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per

infermita'.

Allegato: Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività:

American Bulldog;

Cane da pastore di Charplanina;

Cane da pastore dell'Anatolia;

Cane da pastore dell'Asia centrale;

Cane da pastore del Caucaso;

Cane da Serra da Estreilla;

Dogo Argentino;

Fila brazileiro;

Perro da canapo majoero;

Perro da presa canario;

Perro da presa Mallorquin;

Pit bull;

Pit bull mastiff;

Pit bull terrier;

Rafeiro do alentejo;

Rottweiler;

Tosa inu.

Giustizia