INTERCETTAZIONI: ORDINE DEI GIORNALISTI DI MILANO: APERTI DIVERSI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI RIGUARDI DI DIRETTORI CHE HANNO PUBBLICATO NOTIZIE RITENUTE LESIVE DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA

Comunicato dell'Ordine dei Giornalisti di Milano (026771371)

Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, nella riunione di ieri sera, ha preso in esame la posizione dei direttori responsabili di quotidiani, che hanno pubblicato, con riferimento all'inchiesta di Potenza, notizie lesive della dignità della persona, e ha deliberato di aprire diversi procedimenti disciplinari.

Il "Testo unico della privacy" 196/2003 (come la legge 675/1996) dà piena libertà ai giornalisti di trattare i dati giudiziari (secondo le regole deontologiche). Secondo l'articolo 137 del Dlgs n. 196/2003, ai trattamenti (effettuati nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità) non si applicano le disposizioni del Testo unico del 2003 relative: a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26; b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari; c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I. In sostanza l'articolo 137, non prevedendo il disco verde del Garante o di soggetti privati, rispetta l'articolo 21 (II comma) della Costituzione che vuole la stampa non soggetta ad autorizzazioni. I giornalisti dovranno, comunque, trattare i dati (=notizie) con correttezza, secondo i vincoli posti dal Codice di deontologia della privacy del 1998, dagli articoli 2 e 48 della legge n. 69/1963 (sull'ordinamento della professione giornalistica) e dalla Carta dei doveri del 1993.

Il Garante della privacy nella decisione A.N. (29 ottobre 1997) ha rilevato che "il giornalista ha il dovere di acquisire lecitamente i documenti relativi alle trascrizioni di intercettazioni effettuate nel corso di una inchiesta giudiziaria e di utilizzarli nel rispetto delle finalità perseguite. Inoltre, la diffusione di intercettazioni telefoniche deve tener conto dei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza anche quando il fatto rivesta un interesse pubblico. La notizia o il dato personale pubblicato senza il consenso dell'interessato deve rispettare il principio della essenzialità dell'informazione". Pertanto, conclude la decisione del Garante, A. N. "ha diritto a che rimangano riservate quelle parti delle conversazioni intercettate che attengono a comportamenti strettamente personali non connessi alla vicenda giudiziaria o che possono riguardare la sfera della sua vita intima".

CALCIOPOLI. Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia sta esaminando la posizione di due giornalisti, che hanno già ricevuto avviso disciplinare.

Franco Abruzzo/presidente OgL

Franco Abruzzo/presidente OgL
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