TORNA IN AUGE IL PUBBLICO MINISTERO

Le nuove norme del Decreto Legislativo 106/2006

Un Decreto Legislativo, pubblicato nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale, ridefinisce compiti e responsabilità dell’Ufficio del Pubblico Ministero. Novità notevoli visto che, di fatto, accentra nel Procuratore della Repubblica prerogative e responsabilità. I sostituti potranno avere una loro autonomia d’azione nella misura in cui lo consentirà il Procuratore.

Pubblichiamo uno stralcio del provvedimento.

Si tratta del DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2006, n.106 Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150. (GU n. 66 del 20-3-2006)

L PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

-- OMISSIS …

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Attribuzioni del procuratore della Repubblica

1. Il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del

pubblico ministero, e' titolare esclusivo dell'azione penale e la

esercita sotto la propria responsabilita' nei modi e nei termini

fissati dalla legge.

2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale

ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme

sul giusto processo da parte del suo ufficio.

3. Il procuratore della Repubblica puo' designare, tra i

procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime

funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia

assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante.

4. Il procuratore della Repubblica puo' delegare ad uno o piu'

procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o piu' magistrati addetti

all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con

riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di

attivita' dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo.

5. Nella designazione di cui al comma 3 e nella attribuzione della

delega di cui al comma 4, il procuratore della Repubblica puo'

stabilire, in via generale ovvero con singoli atti, i criteri ai

quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono

attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o della delega.

6. Il procuratore della Repubblica determina:

a) i criteri di organizzazione dell'ufficio;

b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori

aggiunti e ai magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente

settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati al cui

coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato

dell'ufficio;

c) le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione

del procedimento siano di natura automatica.

7. I provvedimenti con cui il procuratore della Repubblica adotta o

modifica i criteri di cui al comma 6 devono essere trasmessi al

Consiglio superiore della magistratura.

Art. 2.

Titolarita' dell'azione penale

1. Il procuratore della Repubblica e' il titolare esclusivo

dell'azione penale che esercita, sotto la sua responsa-bilita', nei

casi, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, personalmente

ovvero delegando uno o piu' magistrati addetti all'ufficio. La delega

puo' riguardare la trattazione di uno o piu' procedimenti ovvero il

compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni

di cui all'articolo 70-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,

e successive modificazioni.

2. Con l'atto di delega per la trattazione di un procedimento, il

procuratore della Repubblica puo' stabilire i criteri ai quali il

delegato deve attenersi nell'esercizio della stessa. Se il delegato

non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con

la delega, ovvero insorge tra il delegato ed il procuratore della

Repubblica un contrasto circa le modalita' di esercizio della delega,

il procuratore della Repubblica puo', con provvedimento motivato,

revocarla; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il

delegato puo' presentare osservazioni scritte; subito dopo la

scadenza del termine il procuratore della Repubblica trasmette il

provvedimento di revoca e le eventuali osservazioni al procuratore

generale presso la Corte di cassazione; il provvedimento di revoca

della delega e le eventuali osservazioni del delegato sono entrambi

inseriti nei rispettivi fascicoli personali.

Art. 3.

Prerogative del procuratore della Repubblica

in materia di misure cautelari

…… omissis ….

Art. 4.

Impiego della polizia giudiziaria

delle risorse finanziarie e tecnologiche

…… omissis ….

Art. 5.

Rapporti con gli organi di informazione

1. IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA MANTIENE PERSONALMENTE, OVVERO

TRAMITE UN MAGISTRATO DELL'UFFICIO APPOSITAMENTE DELEGATO, I RAPPORTI

CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE.

2. OGNI INFORMAZIONE INERENTE ALLE ATTIVITA' DELLA PROCURA DELLA

REPUBBLICA DEVE ESSERE FORNITA ATTRIBUENDOLA IN MODO IMPERSONALE

ALL'UFFICIO ED ESCLUDENDO OGNI RIFERIMENTO AI MAGISTRATI ASSEGNATARI

DEL PROCEDIMENTO.

3. E' FATTO DIVIETO AI MAGISTRATI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI

RILASCIARE DICHIARAZIONI O FORNIRE NOTIZIE AGLI ORGANI DI

INFORMAZIONE CIRCA L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA DELL'UFFICIO.

4. IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA HA L'OBBLIGO DI SEGNALARE AL

CONSIGLIO GIUDIZIARIO, PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI VIGILANZA E DI

SOLLECITAZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE, LE CONDOTTE DEI MAGISTRATI

DEL SUO UFFICIO CHE SIANO IN CONTRASTO COL DIVIETO FISSATO AL COMMA

3.

Art. 6.

Attivita' di vigilanza del procuratore generale

presso la corte di appello

…… omissis ….

Art. 7.

Abrogazioni e modificazioni

…… omissis ….

Art. 8.

Decorrenza di efficacia

…… omissis ….

Dato a Roma, addi' 20 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri - Castelli, Ministro della giustizia - Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze - Visto, il Guardasigilli: Castelli

Red

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Giustizia