NOTA DEL CCC

Il mandato - Tutela della fauna, uomo compreso - Dopo 66 anni manca ancora il piano - 24 anni fa il Ministro Marcora... - Il Consiglio di Stato - Discrezionalità e certezza del diritto - La

Egregio Signor Ministro Altero Matteoli

e, p.c., E. S. Presidente Regione Lombardia


Sulla Sua Agenda trovasi appuntato in questi giorni il rinnovo
degli organi del Parco Nazionale dello Stelvio.

Non interessa allo scrivente Comitato Cittadini Consumatori
Valtellina chi sarà nominato per il prossimo quinquenio.
Interessa invece sapere se chi sarà nominato avrà, da Lei e da
quant'altri di competenza, un preciso mandato
: quello di dare,
in breve tempo e ovviamente nel miglior modo possibile,
riferimenti certi alle popolazioni e agli Enti Locali delle zone
interessate al Parco.

TUTELA DELLA FAUNA MA IN ESSA C'E' ANCHE UNA SPECIE
PARTICOLARE, POCO CONSIDERATA: L'UOMO



Già, in quanto se obiettivo primario in un Parco é la tutela
della fauna, é anche vero che fra essa esiste anche una specie
particolare che di fatto le norme vigenti, le loro applicazioni
operative e i dibattiti in argomento confinano ai margini ed in
posizione particolarmente subordinata.
Questa specie é quella umana, di quelle persone che sono eredi di generazioni che hanno operato in modo tale da lasciare
ai posteri, noi, un ambiente tanto qualificato da essere scelto
come Parco.
Esse avevano però la fortuna di non
essere condizionati dalla "superiore" cultura metropolitana ma
li guidava "la più modesta" cultura alpina.


DOPO 66 ANNI NON C'E' ANCORA IL PIANO

Ella sa benissimo come a 66 anni dalla sua costituzione e a 24
dal suo ampliamento il Parco dello Stelvio non abbia ancora un
Piano, e come abbia invece un Regolamento risalente a mezzo
secolo fa, che dimostra però un'età molto superiore per
contenuti e operatività.

Non fosse prossimo il rinnovo, e non meritasse considerazione il
passato del Presidente Osio - che però non giustifica suoi toni
pubblicamente polemici fuori misura e non certo edificanti nei
confronti del Presidente del Comitato Lombardo del Parco -
verrebbe da chiederLe se non il commissariamento tout-court
quanto meno un commissariamento ad acta per il prolungarsi della
carenza del piano che porta alla discrezionalità decisionale che
poco ha a che fare con la certezza del diritto.
Il rinnovo imminente fornisce occasione per porre l'aut aut sin
da ora: o il piano in breve tempo o il commissariamento,
quantomeno quello ad acta.


Stupisce che spesso chi vuole regole severe - ci riferiamo a
posizioni ambientaliste - poi, in casi come questi, non levi
alta la voce perché si facciano quantomeno delle regole e non si
batta contro la discrezionalità imperante che non diventa da
negativa positiva sol perché vi é Tizio piuttosto che Caio ad
esercitarla.

24 ANNI FA ILMINISTRO MARCORA...

Nel 1977 il Ministro dell’Agricoltura Marcora allargò il Parco
Nazionale dello Stelvio dai circa 95.200 ettari a 134.620 ha di
cui 60.126 ha nel settore lombardo (SO-BS) 55.094 ha nel settore
altoatesino (BZ) 19.350 ha nel settore trentino (TN). Venuto
qualche giorno dopo a Sondrio ad incontrarsi con gli
amministratori pubblici della provincia, il Ministro riconobbe
le ragioni, reali, di tutela della popolazione, tenuto in
particolare conto che l’allargamento comprendeva zone fortemente
antropizzate e sedi di attività produttive, essenzialmente
turismo ed agricoltura..

Riconobbe altresì l’inadeguatezza della normativa – i 21
articoli del
Regolamento di cui al DPR 30.6.1951, n. 1178 -,

A fronte della rappresentazione della situazione, reale, chiese
alla Comunità Montana Unica della Valtellina, - che lo scrivente
allora, anche Sindaco di Sondrio, presiedeva -, di attivarsi e
produrre proposte per una normativa più adeguata. Tale Comunità,
con i suoi 2650 Kmq e 65 Comuni, era la maggiore d’Italia con
caratteristiche tali da essere definita dal prof. Alberto
Quadrio Curzio, vera e propria “Regione Alpina” - costituendo di
fatto una sorta di Parlamento della Valle, Ente quindi
politicamente e culturalmente attrezzato per affrontare la
delicata tematica in posizione di equilibrata sintesi di
esigenze. (Quell'equilibrio che manca laddove la cultura
dominante é quella metropolitana, tanto disattenta ai problemi
di casa propria (si veda la scandalosa inerzia di decenni a
Milano per la depurazione delle acque) quanto dogmaticamente
cattedratica per situazioni come quella dei Parchi e, di fatto,
per la gente che abita quei territori).

La cosa purtroppo non ebbe seguito anche per
l’avvicendamento al vertice del Ministero.
Dopo quasi un quarto di secolo, e nonostante l'approvazione
della legge nazionale sui parchi nonché la modifica
dell'ordinamento generale del Parco stesso con il Consorzio (DPR
279/1974, legge n. 394/1991, DPCM del 26/11/93
(vedi nota)
, ma anche legge
740/1935, DPR 1178/1951), sotto il profilo operativo la situazione non é
sostanzialmente cambiata
.

Il piano latita, anche se il lavoro é incominciato.

Per averlo in tempi rapidi, quali la situazione richiederebbe,
ci vorrebbe un'operazione in due
tempi, analogamente allo schema Piano Regolatore Generale -
Piani attuativi.. In un primo momento approvazione ed entrata in vigore delle linee generali di piano, coerenti con le direttive
indicate dalla legge e tali da dare rapidamente un primo quadro
di riferimento con le necessarie salvaguardie. Poi,
nei soli tempi necessari e sufficienti,
approfondimento con maggior dettaglio. Abbiamo l'impressione che
ove non si proceda in questo modo di acqua ne
passerà ancora tanta sotto i ponti, monumento alla
discrezionalità eretta a sistema.

IL CONSIGLIO DI STATO

Con la sentenza 20.8.2001 n. 4469 il Consiglio di Stato ha
stabilito che compete al Consorzio del Parco il rilascio di
concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti e
opere all’interno del Parco, significando l’irrilevanza della
mancanza del Piano e del Regolamento attuativo.

Discutibile assunto, forse non tale sul piano del formalismo
giuridico, ma sicuramente sotto il profilo sostanziale.

Ricordiamo che la legge 6 dicembre 1991, n. 394, LEGGE QUADRO
SULLE AREE PROTETTE, all'art. 12, comma 7, recita: "Il piano ha
effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di
urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti
e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani
territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di
pianificazione".

Il Consorzio del Parco dello Stelvio, secondo il Consiglio di
Stato, è destinatario delle funzioni autorizzatorie, attribuite
agli Enti parco ex art. 13 della legge n. 394/1991 e ad esso é
demandato il nulla osta al "rilascio di concessioni o
autorizzazioni relative ad interventi, impianti e opere
all'interno del parco".
Per la verità la legge quadro prevede altro.

Il nulla osta è
infatti finalizzato alla verifica della
"conformità dell'intervento rispetto alle disposizioni del
piano e del regolamento del parco", ed appare alquanto
difficile, a meno che non intervega un miracolo, stabilire questa
coerenza con strumenti che sono di là da venire.


Ci pareva che in uno Stato di diritto dovesse valere il
principio "de jure condito" e non "de jure condendo".

Non solo nessuno é più padrone in
casa propria, ma non é neppure condomino. Siamo in regime
monarchico non costituzionale nel quale, in attesa delle regole
che un giorno verranno ci si deve affidare alla benevolenza del
Principe di turno per avere positiva risposta alle proprie
istanze. Pardon: alle proprie suppliche.

DISCREZIONALITA' E CERTEZZA DEL DIRITTO

A parte le formalità giuridiche, che lasciamo agli
esperti del settore, esiste un problema fondamentale di sostanza
che é proprio delle Autorità politiche, in primis il Ministro, e
amministrative.


La coerenza con i dettami di strumenti esistenti implica
discrezionalità ridotta al margine di fisiologia interpretativa
con indispensabilità di motivazioni a supporto di verificate
coerenza o incoerenza.
L'assenza di strumenti porta invece clamorosamente alla
discrezionalità assoluta
, criterio di giudizio che mal si
addice, appunto, con uno Stato di diritto nel quale Enti Locali
o cittadini dovrebbero avere se non punti quantomeno linee di
riferimento certe senza essere  ridotti a sapere solo a
posteriori ciò che é possibile e ciò che non é possibile fare.

Tutto questo mentre risulta evidente la indispensabilità di esami
collegiali
delle situazioni. Non dimentichiamo che la decisione monocratica,
pur presente nella eccellente legislazione di tutela (Leggi 1497 e
1089 di circa 60 anni fa) trovava di fatto contemperamento, e controllo, da parte
del Prefetto per funzioni e ruolo che esso svolgeva. Già allora
in ogni caso la legge 1497 aveva previsto un organo collegiale
del quale faceva parte il Podestà del Comune interessato al
vincolo paesaggistico.

L'ESEMPIO DEI LAGHETTI E DEI FIORI SULLA NEVE...!!!

Di decisioni monocratiche vi é un significativo esempio, proprio
nel Parco dello Stelvio. Dopo un iter defatigante la
sostituzione di un impianto di risalita in Santa Caterina
Valfurva aveva ottenuto tutti i placet del caso. Quando ormai si
era in dirittura finale intervenne il Ministero dei Beni
Culturali (in data 8.9.1996 prot.28497/A10) a bloccare
tutto. C'erano da tutelare "piccoli laghetti" (notoriamente d'inverno
invisibili a
quelle quote perché per le leggi della fisica a
quelle temperature l'acqua diventa ghiaccio Tutela anche per
"soggetti floreali rari ed endemici"
che forse, nella visione della cultura metropolitana, in questo
caso capitolina,
si ritiene abbelliscano d'inverno i pendii innevati...

Riprendendo il punto precedentemente trattato, la legislazione urbanistico-edilizia prevede un esame
obbligatorio seppure consultivo da parte della Commissione
Edilizia Comunale. Il parere non é vincolante ma le decisioni in
difformità debbono essere motivate.

Nel Parco una sede tecnica simile dovrebbe essere condizione
irrinunciabile, con la presenza, oltre di veri esperti, e anche
di
qualche, vero o presunto, "Solone" che non manca mai, di
qualificate
rappresentanze locali.

ESPROPRIO TERRITORIALE

Non possiamo infine, Signor Ministro, passare sotto silenzio le
conseguenze pratiche dell'applicazione dell'art. 12, settimo
comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (e, volendo, della
posizione del Consiglio di Stato come da sentenza citata).

Dei 601 Kmq. di territorio lombardo del Parco gran parte sono in
provincia di Sondrio. La Provincia sta elaborando il Piano
Territoriale-Paesistico.

Come é possibile che esso possa ignorare - in ragione di
competenze assolute attribuite all'Ente Parco, una porzione
rilevante del territorio provinciale, parte notevole della quale
non é regno incontrastato di ungulati e uccelli predatori ma
habitat per bipedi eretti e raziocinanti con le loro attività
quotidiane e le loro sacrosante esigenze che, al minimo,
andrebbero tenute in pari conto rispetto a quadrupedi e flora
alpina?

E come é possibile conciliare operativamente situazioni e
problemi quando da una parte della strada - e questo non é caso
isolato - varrà un regime e dall'altra uno diverso?

E come é possibile che un Comune non possa dire la sua, salvo la
possibilità di far sentire la sua voce ma solo consultivamente,
in ordine allo sviluppo della propria comunità, o anche solo in
normali interventi di vita quotidiana? (Persino per acquedotti
comunali é successo l'impasse!).

E come é possibile affrontare organicamente i delicati temi
idrogeologici o  delle sistemazioni idraulico-forestali
senza una visione unitaria e governo territoriale unitario?

Ci consenta, Signor Ministro, di considerare la situazione così
come prospettata, non per nostra interpretazione ma per
riscontro normativo e giurisprudenziale, un vero e proprio esproprio territoriale:

CONCLUSIVAMENTE, SIGNOR MINISTRO

Ella avrà compreso come il nostro
Comitato Cittadini Consumatori Valtellina, che non opera certo
per interessi particolari o personali,
abbia voluto richiamare la Sua attenzione sul punto
fondamentale, quello del Piano del Parco, inteso come
riferimento di certezza, pur non assoluta ma in ogni caso
significativo, e sulla necessità che, ove non vi siano
alternative, se ne imponga il varo entro termini brevi e
definiti.

In secondo luogo abbiamo inteso prospettarLe seri e gravi
problemi che l'attuale scenario normativo comporta.

Molti Suoi predecessori hanno ripetutamente dichiarato che i
Parchi vivono ove ed in quanto li facciano vivere le popolazioni
residenti. Per questo però occorre che ve ne siano, o si creino,
le condizioni.

Sappiamo che la Sua agenda é molto affollata e che al Ministero
dell'Ambiente non si sta certo con le mani in mano vista la
serie di problemi che lo coinvolgono. Ci auguriamo però che pur
nel mare magnum di questi problemi Ella riesca a dedicare un po'
di attenzione alle questioni da noi sottoposte, se non altro per
verificare la validità delle considerazioni da noi svolte in
nome e per conto della gente di Valtellina che risiede nel
territorio del Parco Nazionale dello Stelvio.

RingraziandoLa, distintamente,

p. il Comitato Cittadini Consumatori Valtellina

(Alberto Frizziero)


GdS 7 XI 01




Nota. Il Parco Nazionale dello Stelvio
è stato istituito con la legge n. 740 del 24 aprile 1935. 
Il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, unico in Italia,
nasce quindi con DPCM del 26/11/93 e si compone da quattro
organi gestionali operativi. Il suo Consiglio Direttivo
stabilisce le norme per una gestione unitaria e coordinata,
mentre l'amministrazione ordinaria e straordinaria viene curata
dai tre Comitati di Gestione della Regione Lombardia e delle
Province Autonome di Trento e Bolzano, tramite i rispettivi
Uffici Periferici. La sorveglianza ed il controllo del
territorio del Parco Nazionale sono affidati al Corpo Forestale
dello Stato in Lombardia ed ai Corpi Forestali Provinciali nelle
province di Trento e Bolzano.

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