Pensione anticipata e ‘Opzione Donna’. Novità dall’Inps
Da FPL UIL: Con la circolare 45/2016 l’Inps comunica le novità inserite in legge di Stabilità 2016 relativamente alle penalizzazioni con uscita anticipata ed all’Opzione Donna. Infatti, le lavoratrici che avevano presentato domanda di pensione anticipata sfruttando l’Opzione Donna, senza che la richiesta venisse esaminata dall’INPS a causa dell’intepretazione restrittiva della norma prevista dall’istituto previdenziale, vedranno finalmente sbloccarsi la pratica.
OPZIONE DONNA – L’istituto recepisce quanto previsto dalla manovra (comma 281 della Legge 208/2015), dando indicazioni alle sedi di procedere alla lavorazione delle “domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2015 e la cui decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data”. La manovra riconosce dunque il diritto alla pensione anticipata con l’Opzione Donna a tutte le lavoratrici con almeno 35 anni di contributi che hanno compiuto 57 anni e tre mesi di età se dipendenti e 58 anni e tre mesi se autonome, entro il 31 dicembre 2015.
Quindi possono chiedere di andare in pensione anticipata non solo le donne in possesso dei requisiti sopra esposti, ma anche le lavoratrici che hanno già presentato richiesta si vedranno accogliere le domande. La precisazione è importante perché fino ad ora l’INPS ha interpretato (in base alle circolari 35 e 37 del 2012) la precedente norma (243/2004), richiedendo la decorrenza della pensione al 31 dicembre 2015, un criterio più restrittivo rispetto a quello di età perché tiene conto anche delle finestre mobili (quindi, 12 mesi in più per le dipendenti e 18 per le lavoratrici autonome). In realtà, l’anno scorso l’istituto aveva previsto di accettare lo stesso le domande delle lavoratrici che maturavano il requisito di età, e non la decorrenza della pensione, al 31 dicembre 2015, senza però procedere alla successiva fase di istruttoria. Ora, invece, tutte le domande presentato da lavoratrici in possesso dei necessari requisiti verranno lavorate.
PENALIZZAZIONI – La circolare INPS contiene indicazioni anche sulle penalizzazioni che la Legge Fornero prevedeva per chi sceglieva la pensione di anzianità con meno i 62 anni di età, e che con la Legge di Stabilità 2016 sono definitivamente state eliminate anche per coloro che si sono ritirati fra il 2012 e il 2014. In pratica, per questi pensionati, gli assegni corrisposti a partire dal gennaio 2016 saranno più alti perché non conterranno più la decurtazione dell’1 o 2% per gli anni di anticipo rispetto ai 62 anni. La penalizzazione viene esclusa solo per i ratei dal 2016 in poi, gli eventuali arretrati non vengono restituiti, e non è previsto il pagamento di interessi: “la ricostituzione pensionistica – spiega l’INPS – avverrà senza riconoscimento di interessi o arretrati per i ratei relativi a periodi precedenti alla data del 1° gennaio 2016”.
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