Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi. Luci e ombre I nove protocolli - Dodici settori - Protocollo Difesa del suolo - Protocollo Energia - Protocollo Turismo - Protocollo Trasporti
 
 Martedì 19 novembre la Camera ha approvato il disegno di legge di ratifica dei Protocolli di attuazione 
 della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi (A.C. 
 2381) ed abbinate (A.C. 1645-1724).
 363 i voti favorevoli, 12 gli astenuti e 6 i contrari.
I NOVE PROTOCOLLI
 Il disegno di legge reca la ratifica dei seguenti 
 Protocolli alla Convenzione internazionale per la protezione 
 delle Alpi:
 a) foreste montane;
 b) pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile;
 c) composizione delle controversie;
 d) difesa del suolo;
 e) energia;
 f) protezione della natura e tutela del paesaggio;
 g) agricoltura di montagna;
 h) turismo;
 i) trasporti.
 La Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi 
 (Convenzione Alpi), realizzata nell'ambito dei Paesi 
 dell'Arco alpino (Austria, Svizzera, Italia, Germania, 
 Francia, Slovenia, Liechtenstein e Principato di Monaco), è 
 stata firmata dall'Italia a Salisburgo il 7 novembre 1991 e 
 dalla stessa resa esecutiva con la legge 14 ottobre 1999, n. 
 403.
 La Convenzione è entrata in vigore il 9 marzo 1995 ed ha 
 come obiettivo quello della salvaguardia a lungo termine 
 dell'ecosistema naturale delle Alpi ed il loro sviluppo 
 sostenibile, nonché la tutela degli interessi economici 
 delle popolazioni residenti, stabilendo i principi cui dovrà 
 ispirarsi la cooperazione transfrontaliera tra i Paesi 
 dell'Arco alpino.
DODICI SETTORI
 Per il raggiungimento di tali obiettivi le 
 Parti contraenti, secondo quanto stabilito dalla 
 Convenzione, dovranno prendere adeguate misure nei seguenti 
 dodici settori:
 1. popolazione e cultura;
 2. pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile;
 3. salvaguardia della qualità dell'aria;
 4. difesa del suolo;
 5. idroeconomia;
 6. protezione della natura e tutela del paesaggio;
 7. agricoltura di montagna;
 8. foreste montane;
 9. turismo ed attività di tempo libero;
 10. trasporti;
 11. energia;
 12. economia dei rifiuti.
 Per ognuno di questi settori (o campi d'azione) è previsto 
 un Protocollo attuativo; inoltre è stato negoziato un 
 Protocollo ad hoc, per l'adesione "tardiva" del Principato 
 di Monaco alla Convenzione.
 Esaminiamo alcuni di questi.
 Protocollo "Difesa del suolo".
 Il Protocollo attuativo "Difesa del suolo" è stato firmato 
 dall'Italia (insieme ai Protocolli Energia, Trasporti, 
 Composizione delle controversie e Turismo) nel corso della 
 VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 
 ottobre 2000.
 Le disposizioni previste dal Protocollo mirano a far 
 adempiere ed attuare gli impegni concordati per la difesa 
 del suolo tra le Parti contraenti nell'ambito della 
 Convenzione Alpi, al fine di mantenere efficiente il suolo 
 in modo sostenibile nelle sue funzioni naturali e nella sua 
 funzione di archivio della storia naturale e culturale. 
 Primo obiettivo del trattato è quindi quello di garantire e 
 mantenere nel lungo periodo, in senso quantitativo e 
 qualitativo, le funzioni ecologiche del suolo come parte 
 essenziale dell'equilibrio naturale e promuovere il 
 ripristino dei suoli compromessi (articolo 1).
 Per conseguire tale risultato il Protocollo fissa una serie 
 di impegni fondamentali che le Parti si sono impegnate a 
 rispettare, ed in particolare:
 -
 adottare le misure giuridiche ed amministrative, sotto il 
 controllo e la responsabilità delle autorità nazionali, 
 necessarie ad assicurare la difesa dei suoli nel territorio 
 alpino;
 -
 privilegiare, laddove sussiste il pericolo di compromissione 
 grave e duratura della funzionalità dei suoli, gli aspetti 
 della protezione rispetto a quelli dell'utilizzo;
 -
 considerare gli obiettivi del Protocollo anche in tutte le 
 altre politiche che possono interessare il territorio 
 alpino;
 -
 cooperare a livello internazionale con le varie istituzioni 
 competenti, soprattutto nella realizzazione di catasti del 
 suolo, nel monitoraggio del suolo e nel controllo delle aree 
 con suoli protetti, di quelle con suoli compromessi e delle 
 aree a rischio;
 -
 predisporre ed armonizzare data-base allo scopo di 
 coordinare l'informazione e la ricerca per la difesa del 
 suolo nel territorio alpino.
 -
 Per far fronte a tutta questa serie di impegni, le Parti 
 hanno individuato una serie di misure specifiche da 
 adottare, ed in particolare:
 -
 delimitare le aree da proteggere avendo riguardo, in 
 particolar modo, per quelle formazioni di suoli e rocce che 
 abbiano caratteristiche tipiche o particolari per la 
 documentazione della storia della terra (articolo 6);
 -
 tener conto delle esigenze di difesa del suolo e di uso 
 contenuto del suolo nell'attuazione dei piani e dei 
 programmi relativi alle aree urbanizzate, previsti 
 dall'articolo 9, comma 3, del Protocollo "pianificazione 
 territoriale e sviluppo sostenibile" (articolo 7);
 -
 contenere l'impermeabilizzazione e l'occupazione del suolo 
 provvedendo a sviluppare costruzioni capaci di contenere 
 l'occupazione delle superfici e di rispettare il suolo 
 (articolo 7);
 -
 utilizzare materie sostitutive alle risorse minerarie al 
 fine di contenere l'uso di queste ultime (articolo 8);
 -
 conservare le torbiere alte e basse, provvedendo, a medio 
 termine, alla sostituzione completa dell'impiego della torba 
 (articolo 9);
 -
 cartografare e registrare in catasti le aree alpine 
 minacciate dai rischi geologici ed idrogeologici delimitando 
 le zone a rischio (articolo 10);
 -
 rilevare cartograficamente e registrare in catasti il suolo 
 delle aree alpine interessate da erosioni estese (articolo 
 11);
 -
 evitare gli effetti negativi causati dalle attività 
 turistiche sul suolo alpino, incentivando il ripristino del 
 manto vegetale dei terreni già compromessi da usi turistici 
 intensivi e l'impiego di tecniche di ingegneria 
 naturalistica (articolo 14);
 -
 ridurre preventivamente, per quanto possibile, gli apporti 
 di inquinanti nei suoli tramite l'aria, l'acqua, i rifiuti 
 ed altre sostanze nocive per l'ambiente (articolo 15).
 Protocollo "ENERGIA"
 Il Protocollo attuativo "Energia" è stato firmato 
 dall'Italia (insieme ai Protocolli Trasporti, Difesa del 
 suolo, Composizione delle controversie e Turismo) nel corso 
 della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 
 ottobre 2000.
 Obiettivo del Protocollo è quello di creare condizioni 
 quadro e di assumere concrete misure in materia di risparmio 
 energetico, produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzo 
 dell'energia nell'ambito territoriale di applicazione della 
 Convenzione, atte a realizzare una situazione energetica di 
 sviluppo sostenibile, compatibile con i limiti specifici di 
 tolleranza del territorio alpino, al fine di contribuire 
 alla protezione della popolazione e dell'ambiente, alla 
 salvaguardia delle risorse e del clima (articolo 1).
 Per raggiungere tale risultato, il Protocollo fissa una 
 serie di impegni fondamentali che le Parti si sono impegnate 
 a rispettare, ed in particolare:
 -
 armonizzare la pianificazione energetica alla pianificazione 
 generale di assetto del territorio alpino;
 -
 finalizzare i sistemi di produzione, trasporto e 
 distribuzione dell'energia con riguardo alle esigenze di 
 tutela all'ambiente;
 -
 perseguire la minimizzazione del carico ambientale di 
 origine energetica nel quadro di un obiettivo di 
 ottimizzazione della fornitura di servizi energetici 
 all'utente finale;
 -
 contenere gli effetti negativi delle infrastrutture 
 energetiche sull'ambiente e sul paesaggio, incluse le 
 infrastrutture relative alla gestione dei loro rifiuti 
 attraverso l'adozione di misure di carattere preventivo, per 
 le nuove realizzazioni, ed il ricorso, ove necessario, ad 
 interventi di risanamento nel caso di impianti esistenti;
 -
 verificare la compatibilità con l'ambiente alpino di 
 eventuali costruzioni di nuove grandi infrastrutture, 
 valutandone l'impatto e gli effetti territoriali e 
 socio-economici.
 -
 Per far fronte a tutti questi impegni, le Parti avranno 
 l'onere di adottare ed attuare specifiche misure in 
 conformità con quanto stabilito dal capitolo II del 
 Protocollo, ed in particolare:
 -
 promuovere il risparmio energetico e l'uso razionale 
 dell'energia, tenendo soprattutto conto del fabbisogno 
 energetico nel territorio, della disponibilità di fonti 
 locali rinnovabili di energia e dell'impatto delle 
 immissioni atmosferiche in conche e vallate (articolo 5);
 -
 promuovere l'uso di fonti energetiche rinnovabili, l'uso di 
 impianti decentrati per sfruttare tali fonti rinnovabili 
 (quali l'energia idrica, solare e biomassa) e l'utilizzo 
 razionale delle risorse idriche e del legno (articolo 6);
 -
 assicurare, per quanto riguarda l'energia idroelettrica, la 
 funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e l'integrità 
 paesaggistica (articolo 7);
 -
 garantire l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili 
 in relazione all'energia elettrica e/o di calore da 
 combustibili fossili (articolo 8);
 -
 incentivare lo scambio di informazioni relative all'energia 
 nucleare ed alle centrali nucleari che potrebbero avere 
 effetti nell'ambito alpino (articolo 9);
 -
 perseguire la razionalizzazione e l'ottimizzazione di tutte 
 le infrastrutture esistenti in relazione ai trasporti ed 
 alla distribuzione di energia (articolo 10);
 -
 definire, nei progetti di massima o negli studi dell'impatto 
 ambientale, le modalità di ripristino dei corpi idrici a 
 seguito dell'esecuzione di opere pubbliche e private nel 
 campo energetico che interessano l'ambiente e gli ecosistemi 
 alpini (ricorrendo, per quanto possibile, ad opere di 
 ingegneria naturalistica, così come previsto dall'articolo 
 11);
 -
 sottoporre preventivamente i progetti per la costruzione e 
 per le modifiche di installazioni energetiche di cui agli 
 articoli 7, 8, 9 e 10 del Protocollo, ad un esame di impatto 
 ambientale.
 Protocollo "TURISMO"
 Il Protocollo attuativo "Turismo" è stato firmato 
 dall'Italia (insieme ai Protocolli Energia, Difesa del 
 suolo, Composizione delle controversie e Trasporti) nel 
 corso della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 
 30-31 ottobre 2000.
 L'obiettivo "generale" previsto dal trattato, che le Parti 
 contraenti si impegnano a perseguire, è quello di 
 contribuire, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale 
 vigente, ad uno sviluppo sostenibile dell'area alpina grazie 
 ad un turismo che tuteli l'ambiente, mediante specifici 
 provvedimenti e raccomandazioni che tengano conto degli 
 interessi della popolazione locale e dei turisti (articolo 
 1).
 Il Protocollo, inoltre, prevede una serie di impegni volti 
 ad adottare specifiche misure a carico delle Parti. In 
 particolare:
 1) pianificazione e orientamenti;
 2) misure tecniche;
 3) monitoraggio e controllo.
 -
 Pianificazione ed orientamenti: per quanto attiene la 
 strategia generale della politica del turismo le Parti 
 contraenti si impegnano a:
 -
 provvedere ad uno sviluppo turistico sostenibile, favorendo 
 a tale fine l'elaborazione e la realizzazione di linee 
 guida, programmi di sviluppo e piani settoriali, capaci di 
 tenere in considerazione tale obiettivo (articolo 5);
 -
 incoraggiare progetti che rispettino i paesaggi e siano 
 compatibili con l'ambiente, provvedendo affinché nelle zone 
 fortemente turistiche sia perseguito un rapporto equilibrato 
 tra forme di turismo intensivo ed estensivo. Dal momento in 
 cui venissero presi provvedimenti di incentivazione, 
 andrebbero rispettati gli aspetti seguenti (articolo 6):
 -
 a) per il turismo intensivo, l'adattamento delle strutture e 
 degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche, 
 e lo sviluppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del 
 presente Protocollo;
 -
 b) per il turismo estensivo, il mantenimento o lo sviluppo 
 di un'offerta turistica a contatto con la natura capace di 
 rispettare l'ambiente, nonché la valorizzazione del 
 patrimonio naturale e culturale delle regioni interessate;
 -
 favorire lo scambio di esperienze e la realizzazione di 
 programmi d'azione comuni al fine di migliorare la qualità 
 dell'offerta turistica nell'arco alpino, e riguardante in 
 particolare (articolo 7):
 -
 a) l'inserimento degli impianti nei paesaggi e nell'ambiente 
 naturale;
 -
 b) l'urbanistica, l'architettura (costruzioni nuove e 
 ripristino di quelle esistenti nei paesi);
 -
 c) le strutture alberghiere e l'offerta di servizi 
 turistici;
 -
 d) la diversificazione del prodotto turistico dell'area 
 alpina, valorizzando le attività culturali delle diverse 
 zone interessate;
 -
 pianificare i flussi turistici, in particolare nelle aree 
 protette, organizzando la distribuzione ed il soggiorno dei 
 turisti in modo da garantire la tutela di questi siti 
 (articolo 8).
 -
 Misure tecniche: per quanto riguarda le misure tecniche le 
 Parti contraenti si impegnano a:
 -
 stabilire nel proprio ordinamento nazionale, in caso di 
 progetti che potrebbero avere un alto impatto ambientale, 
 una valutazione preventiva dell'impatto per tenerne conto al 
 momento della decisione (articolo 9);
 -
 delimitare, in conformità con la propria normativa e secondo 
 i criteri ecologici, zone di preservazione in cui si 
 rinuncia agli impianti turistici (articolo 10);
 -
 attuare una politica alberghiera che tenga conto della 
 scarsità dello spazio disponibile, privilegiando 
 l'ospitalità commerciale, il recupero e l'uso degli edifici 
 esistenti, modernizzando e migliorando la qualità delle 
 strutture esistenti (articolo 11);
 -
 condizionare, per quanto concerne gli impianti di risalita, 
 le nuove autorizzazioni e le concessioni allo smontaggio e 
 alla rimozione degli impianti fuori uso e al ripristino 
 della vegetazione originale nelle aree inutilizzate, con 
 priorità alle specie di origine locale (articolo 12);
 -
 favorire i provvedimenti destinati a ridurre il traffico a 
 motore all'interno delle stazioni turistiche, incoraggiando 
 le iniziative pubbliche o private miranti a migliorare 
 l'accesso ai siti e ai centri turistici tramite i mezzi 
 pubblici e ad incentivarne l'uso da parte dei turisti 
 (articolo 13);
 -
 provvedere affinché l'assetto, la manutenzione e la gestione 
 delle piste sciistiche si integrino nel miglior modo 
 possibile al paesaggio, tenendo conto degli equilibri 
 naturali e della sensibilità dei biotipi (articolo 14);
 -
 definire una politica di controllo delle attività sportive 
 all'aperto, in particolar modo nei settori protetti, in modo 
 da evitare effetti negativi per l'ambiente. Si impegnano 
 inoltre a limitare al massimo e, ove necessario, a vietare 
 le attività sportive che richiedono l'uso di motori al di 
 fuori delle zone determinate dalle autorità competenti 
 (articolo 15);
 -
 limitare al massimo e, ove sia il caso, vietare, al di fuori 
 degli aerodromi, il trasporto ed il deposito di persone in 
 aeromobile a fini sportivi (articolo 16);
 -
 studiare soluzioni adeguate ai diversi livelli territoriali 
 che permettano uno sviluppo equilibrato delle regioni e 
 delle aree economicamente deboli (articolo 17);
 -
 incoraggiare la cooperazione fra gli Stati per quanto 
 riguarda lo scaglionamento delle vacanze e le esperienze di 
 prolungamento delle stagioni turistiche (articolo 18).
 -
 Monitoraggio e controllo: per quello che invece riguarda il 
 monitoraggio ed il controllo dello stesso, le Parti 
 contraenti si impegnano a:
 -
 presentare regolarmente al Comitato permanente un resoconto 
 sulle misure adottate in base al presente Protocollo 
 (articolo 25);
 -
 esaminare e valutare, ad intervalli regolari, le 
 disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il 
 profilo della loro efficacia, valutando anche la possibilità 
 di adottare modifiche appropriate al Protocollo medesimo 
 (articolo 26).
 Protocollo "TRASPORTI"
 Il Protocollo attuativo "Trasporti" è stato firmato 
 dall'Italia (insieme ai Protocolli Energia, Difesa del 
 suolo, Composizione delle controversie e Turismo) nel corso 
 della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 
 ottobre 2000.
 L'obiettivo "generale" previsto dal trattato, che le Parti 
 contraenti si impegnano a perseguire è:
 -
 l'attuazione di una politica sostenibile dei trasporti 
 (articolo 1), tesa a:
 -
 ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal 
 traffico intraalpino e transalpino ad un livello che sia 
 tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora ed i loro habitat 
 <articolo 1, comma 1, lettera a)>;
 -
 contribuire allo sviluppo sostenibile dello spazio vitale e 
 delle attività economiche <articolo 1, comma 1, lettera b)>;
 -
 limitare per quanto possibile l'impatto che possa 
 compromettere il ruolo e le risorse del territorio alpino 
 nonché la conservazione dei suoi paesaggi naturali e 
 culturali <articolo 1, comma 1, lettera c)>;
 -
 garantire il traffico intraalpino e transalpino 
 incrementando l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di 
 trasporto e favorendo i vettori meno inquinanti e con minor 
 consumo di risorse ad un costo economicamente sopportabile 
 <articolo 1, comma 1, lettera d)>;
 assicurare condizioni di concorrenza equilibrata tra i 
 singoli vettori <articolo 1, comma 1, lettera e)>;
 -
 osservare i princìpi di precauzione, prevenzione e casualità 
 (articolo 1, comma 2).
 -
 Il Protocollo, inoltre, prevede una serie di impegni volti 
 all'adozione di specifiche misure a carico delle Parti. In 
 particolare, esse possono essere divise in 3 differenti 
 livelli:
 -
 1) strategie, programmi e progetti;
 -
 2) misure tecniche;
 -
 3) monitoraggio e controllo.
 Strategie, programmi e progetti: per quanto attiene la 
 strategia generale della politica dei trasporti le Parti 
 contraenti si impegnano a:
 -
 attuare una gestione razionale e sicura dei trasporti nel 
 contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e 
 transfrontaliera (articolo 7, comma 1);
 -
 realizzare verifiche di opportunità, valutazioni 
 dell'impatto ambientale e analisi dei rischi (articolo 8) 
 nel caso di grandi costruzioni, trasformazioni sostanziali o 
 potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti. 
 In particolare è previsto l'impegno ad effettuare 
 consultazioni preventive con le Parti nel caso di 
 infrastrutture aventi un significativo impatto 
 transfrontaliero, fatte salve le opere già decise al momento 
 dell'approvazione del Protocollo (articolo 8, comma 2).
 Misure tecniche: per quanto concerne le misure tecniche, le 
 Parti contraenti si impegnano a:
 -
 promuovere l'istituzione ed il potenziamento di sistemi di 
 trasporto pubblico ecocompatibile e orientati agli utenti 
 (articolo 9);
 -
 sfruttare la particolare idoneità della ferrovia per 
 soddisfare la domanda di trasporto a lunga distanza ed al 
 fine di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria (per 
 il trasporto su rotaia) per la valorizzazione economica e 
 turistica del territorio alpino (articolo 10);
 -
 potenziare la navigazione al fine della riduzione della 
 quota di transito terrestre del trasporto merci (articolo 
 10, comma 2);
 -
 astenersi dalla costruzione di nuove strade di grande 
 comunicazione per il trasporto transalpino (articolo 11, 
 comma 1);
 -
 realizzare progetti stradali di grande comunicazione per il 
 trasporto intraalpino solo a patto che siano osservate le 
 condizioni richieste dall'articolo 11, comma 2;
 -
 ridurre per quanto possibile, l'impatto ambientale e 
 acustico prodotto dal traffico aereo (articolo 12, comma 1);
 -
 limitare e all'occorrenza vietare il lancio dagli aeromobili 
 degli aerodromi verso l'esterno (articolo 12, comma 1);
 -
 migliorare il sistema dei trasporti pubblici che collega gli 
 aeroporti siti nelle vicinanze delle Alpi con le diverse 
 regioni alpine, per poter far fronte alla domanda di 
 trasporto aereo senza aumentare la pressione sull'ambiente 
 (articolo 12, comma 2);
 -
 valutare gli effetti prodotti sul settore dei trasporti 
 dalle installazioni di nuovi impianti turistici e ad 
 adottare, all'occorrenza, provvedimenti di precauzione e di 
 compensazione (articolo 13);
 -
 creare e conservare zone di bassa intensità di traffico o 
 vietate al traffico, nonché all'istituzione di località 
 turistiche vietate al traffico e di tutte le misure atte a 
 favorire l'accesso ed il soggiorno dei turisti senza 
 automobili (articolo 13, comma 2);
 -
 applicare il principio di causalità e sostenere 
 l'applicazione di un sistema di calcolo capace di 
 individuare i costi d'infrastruttura e quelli esterni, al 
 fine di riuscire ad introdurre progressivamente sistemi di 
 tassazione che permettano di coprire in modo equo i costi 
 reali (articolo 14).
 -
 Monitoraggio e controllo: per quello che invece riguarda il 
 monitoraggio ed il controllo, le Parti contraenti si 
 impegnano a:
 -
 registrare ed aggiornare periodicamente, secondo uno schema 
 unitario, lo stato attuale e l'evoluzione dell'offerta e 
 dell'utilizzazione delle infrastrutture di trasporto, nonché 
 la riduzione dell'impatto ambientale in un apposito 
 documento di riferimento per verificare i risultati dei 
 provvedimenti attuativi (articolo 15);
 -
 adottare obiettivi di qualità ambientale tesi al 
 raggiungimento della sostenibilità dei trasporti e 
 predisporre standard e indicatori adeguati alle specifiche 
 condizioni del territorio alpino al fine di quantificare 
 l'evoluzione dell'impatto sull'ambiente e sulla salute 
 provocato dai trasporti (articolo 16).
GdS
 GdS 28 XI 02 - 
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