Sondrio e Belluno. Eravamo “Province confinanti”. Non lo siamo più! Cornuti e mazziati

Vedere per credere: Il testo del DdL. I nostri parlamentari riferiscano

Una nota ufficiale UNCEM esprime la soddisfazione per l'inserimento nel DdL costituzionale approvato dalla Camera del trattamento particolare per i territori montani. C'era nella Legge del Rio ma solo per le Province montane e confinanti. Se il DdL passerà vuol dire che fino a quando saranno in funzione le Province varrà la norma 'Del Rio'. Approvata la riforma costituzionale non ci sarà più differenza alcuna fra noi e l'Appennino toscano piuttosto che l'Isola d'Elba che non ha solo mare ma anche montagne, ma anche con l'Oltrepò pavese. Resterà vistosissima – e si prova a pensare a vantaggio di chi – la differenza con i territori montani Oltre Stelvio e quelli aostani

Il testo del DdL
“DDL S. 1429-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura
4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale”.

La nota UNCEM
Siccome qualcuno può anche non prestar fede a quanto scriviamo gli forniamo una pezza giustificativa autorevole: una nota dell'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani):

“Aree Montane in Costituzione e Unioni di Comuni di competenza Statale  10 Marzo 2015
Sono sostanzialmente due i passaggi essenziali che riconoscono attenzione ai territori montani, e alla loro governance, contenuti all'interno del disegno di legge costituzionale votato oggi dalla Camera e che ora passa al Senato.
Vediamoli nell'ordine.
1 - Riconoscimento delle peculiarità delle aree montane
Recependo un passaggio già inserito al Senato grazie all'azione emendativa del senatore Mauro Delbarba e rafforzata alla Camera da analoghe iniziative dei deputati Enrico Borghi e Roger De Menech, il testo stabilisce (articolo 40, comma 4) che in luogo delle soppresse Province "per gli enti di area vasta, TENUTO CONTO ANCHE DELLE ZONE MONTANE, fatti salvi i provvedimenti ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale.". Ciò significa, in sostanza, che le Regioni nel riordinare le funzioni già provinciali dovranno tenere conto della peculiarità delle zone montane, e articolare i nuovi enti di area vasta che sostituiranno le province in maniera rispettosa delle peculiarità del territori montani.
2 - Competenza Unioni ritorna statale
Con il nuovo testo, l'articolo 117 lettera p) della Costituzione che stabilisce le materie della legislazione esclusiva dello Stato viene ampliato alla competenza in materia di "disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni", riprendendo una richiesta avanzata in sede di VIII Commissione dal relatore on. Enrico Borghi. Ciò significa che finisce l'era del "riordino fai-da-te" dei Comuni, diviso tra Regioni e Regioni, che ha visto un florilegio di enti nati per governare l'associazionismo comunale e che ha visto anche l'assenza o la confusione di legislazione da parte di numerose Regioni. Con questo provvedimento su tutto il territorio nazionale vi sarà un solo soggetto per l'associazionismo intercomunale, l'Unione dei Comuni, che nelle zone montane prende il nome di Unione dei Comuni montani assorbendo anche le funzioni delle ex Comunità Montane, evitando in tal modo confusioni, rinvii e rimpalli di competenze che hanno contrassegnato in questi anni il processo di riordino amministrativo comunale.
"Sono soddisfatto dell'esito finale del voto - commenta l'on. Enrico Borghi - oltre che per l'impianto complessivo della riforma, che modernizza le nostre istituzioni democratiche, anche per il fatto che i territori montani e le loro istituzioni locali non siano stati dimenticati come in passato -penso alla riforma del titolo V del 2000- era avvenuto. Con la previsione esplicita della peculiarità delle aree montane e il ritorno sotto l'egida dello Stato della governance dell'associazionismo comunale è possibile aprire una nuova stagione. E' anche una soddisfazione personale, perchè da relatore del provvedimento in VIII commissione avevo caldeggiato tali soluzioni, e ringrazio sia il ministro delle riforme Boschi che il Partito Democratico per aver avuto la sensibilità di andare in tale direzione, che è la direzione dell'equità, della giustizia e della coesione territoriale della nostra Repubblica".
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1.  Sbagliamo? Qualcuno ce lo scriva e ne informi i valtellinesi, dimostrandolo.
2.  Si sente ancora dire che la Regione deve delegarci le competenze sulle acque. Ma se proprio con tale DdL lo Stato le scippa alle Regioni e se le porta a Roma come è possibile che si continui con la malainformazione?
3. Cornuti e mazziati. Almeno non cornuti, mazziati e contenti
GdS
PS Qualcuno può dire che i tratta di legge costituzionale che non poteva inserire le confinanti ecc. ecc. La Legge Del Rio ha individuato l'assetto sino ad approvazione del DdL costituzionale. Non vale più per dopo. Si assume una grave responsabilità chi la pensa diversamente.

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