Quattro tipi di laurea

Secondo il nuovo regolamento emanato dal Ministero

Il nuovo regolamento emanato dal
Ministero dell'Istruzione,
Università e ricerca detta disposizioni concernenti i criteri
generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina
la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.


Il decreto distingue:

- la laurea,

- la laurea magistrale,

- il diploma
di specializzazione

- il dottorato di ricerca

che sono
conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di
laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca
istituiti dalle università.


Il provvedimento, inoltre, definisce le classi di corsi di
studio, i crediti formativi, i requisiti di ammissione ai corsi
di studio, il conseguimento dei titoli di studio, la durata e
gli obiettivi, ferma restando l'autonomia degli atenei
universitari.

Il testo del decreto 22 ottobre 2004 che è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 12 novembre 2004.

Testo in vigore dal: 27-11-2004


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITà E DELLA RICERCA

Atto originale completo DECRETO 22 ottobre 2004, n.270

Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509. (GU n. 266 del 12-11-2004)


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITà E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la
legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17,
comma 3; Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto
il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e i decreti
ministeriali 4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; 28 novembre
2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2001; 2 aprile 2001, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio
2001; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27
gennaio 1998, n. 25; Visto il decreto 25 marzo 1998, n. 142, del
Ministero del lavoro; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264; Visti il parere del
Consiglio universitario nazionale (CUN) reso il 25 settembre
2003, il parere del Consiglio nazionale degli studenti
universitari (CNSU) reso il 19 giugno 2003, il parere della
Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) reso il
23 settembre 2003 e il parere del Comitato di valutazione del
sistema universitario (CONVSU) reso il 21 maggio 2003; Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
degli atti normativi nelle adunanze del 24 novembre 2003 e del
22 marzo 2004; Visti i pareri delle competenti commissioni
parlamentari; Vista la comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della
predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2705/1.5/04 del 21
giugno 2004) così come attestata dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, con nota del 12 luglio 2004, n.
13634-Dagl1/21.3-4/1/2004; Adotta il seguente regolamento:


Art.
1. Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca; b) per
decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai
sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti
di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990,
n. 341; e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea
magistrale e di specializzazione, come individuati nell'articolo
3; f) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il
diploma di specializzazione rilasciati al termine dei
corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo
3; g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme
dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi
dell'articolo 4; h) per settori scientifico-disciplinari, i
raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4
ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche; i)
per ambito disciplinare, un insieme di settori
scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente
affini, definito dai decreti ministeriali; l) per credito
formativo universitario, la misura del volume di lavoro di
apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno
studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per
l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività
formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di
studio; m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e
abilità che caratterizzano il profilo culturale e
professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio
é finalizzato; n) per ordinamento didattico di un corso di
studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso
di studio, come specificato nell'articolo 11; o) per attività
formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle
università al fine di assicurare la formazione culturale e
professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai
corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche
o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al
tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi,
alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; p)
per curriculum, l'insieme delle attività formative
universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento
didattico del corso di studio al fine del conseguimento del
relativo titolo.

Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» é
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,

S.O.

- L'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede:«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 95, della
legge 15 mag-gio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
«95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma
universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, é
disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art.11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le commissioni parlamentari
competenti, con uno o più decreti del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,

di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto é previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresì:a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a
quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge

19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed
anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già
svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei
relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,
tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della
spendibilità a livello internazionale, nonché la

previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle
università, in aggiunta o in sostituzione a quelli
determinati dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n.

341, in corrispondenza di attività didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalità e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati

di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
capo II del titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

- Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei» é pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25, riguarda: «Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione
del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di
coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59» é pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1998, n. 39.

- Il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n.
142, prevede: «Norme di attuazione dei principi e dei
criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.

196, sui tirocini formativi e di orientamento» é
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1998, n. 108.

- La legge 3 luglio 1998, n. 210, concerne: «Norme per
il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari di ruolo» é pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155.

- La legge 2 agosto 1999, n. 264, prevede: «Norme in
materia di accessi ai corsi universitari» é pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183.

Nota all'art 1:

- Per il testo dell'art. 17, comma 95 della legge
15 maggio 1997, n. 127, si veda le note alle premesse.

- L'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341
«Riforma degli ordinamenti didattici universitari» prevede:

«Art. 11. - 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di
cui all'art. 1, nonché dei corsi e delle attività
formative di cui all'art. 6, comma 2, é disciplinato, per
ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti
didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il
regolamento é deliberato dal senato accademico, su

proposta delle strutture didattiche, ed é inviato al
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il
CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal
ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia
pronunciato il regolamento si intende approvato. Il
regolamento é emanato con decreto del rettore.
2. I consigli delle strutture didattiche determinano,
con apposito regolamento, in conformità al regolamento
didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di
insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma
universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e
di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi
insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici,
la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle
dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le
prove di valutazione della preparazione degli studenti e la
composizione delle relative commissioni, le modalità degli
obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione
degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di
iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello
studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il
conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli
insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche
e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti
didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti
con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di
quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d).

3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'università,
tenuto anche conto delle proposte delle università,
deliberate dagli organi competenti, puo' essere previsto il
sostegno finanziario ad iniziative di istruzione
universitaria a distanza attuate dalle università anche in
forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e
privati, nonché a programmi e a strutture nazionali di
ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture
possono essere costituite con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
di concerto con il Ministro del tesoro.».



Art. 2. Finalità

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e
integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni
concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi
universitari e determina la tipologia dei titoli di studio
rilasciati dalle università. 2. Ai fini della realizzazione
dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11 della legge 19
novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previste
dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti
didattici dei propri corsi di studio in conformità con le
disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti
ministeriali.

Note all'art. 2:

- Per il testo dell'art. 17, comma 95 della legge
15 maggio 1997, n. 127, si veda le note alle premesse.- Per il testo dell'art. 11 della legge 19 novembre
1990, n. 341, si veda le note all'art. 1.



Art. 3. Titoli e corsi di studio

1. Le università rilasciano i
seguenti titoli: a) laurea (L); b) laurea magistrale (L.M.). 2.
Le università rilasciano altresì il diploma di
specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). 3. La
laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e
il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine,
rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di
specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle
università. 4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare
allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato
all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 5.
L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4
é preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro
ed all'esercizio delle correlate attività professionali
regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e
dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.
6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo
studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di
attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. 7. Il
corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo
studente conoscenze e abilità per funzioni richieste
nell'esercizio di particolari attività professionali e puo'
essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche
norme di legge o di direttive dell'Unione europea. 8. I corsi di
dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono
disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6. 9.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge
19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e
di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione
dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le
università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti
didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di
alta formazione permanente e ricorrente, successivi al
conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla
conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di
primo e di secondo livello. 10. Sulla base di apposite
convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli
di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri
atenei italiani o stranieri.

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210:
«Art. 4. - 1. I corsi per il conseguimento del

dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie
per esercitare, presso università, enti pubblici o
soggetti privati, attività di ricerca di alta
qualificazione.

2. Le università, con proprio regolamento,
disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le
modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli
obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio
di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma
4, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di
idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro,
adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e
l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario
e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di
università.

3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonché alle
borse di studio conferite dalle università per attività
di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui

all'art. 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n.
398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente
i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse
disponibili per il conferimento di borse di studio per la
frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e
delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato
di ricerca e per attività di ricerca post-laurea e
post-dottorato.

4. Le università possono attivare corsi di dottorato
mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in
possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
scientifica e di personale, strutture ed attrezzature
idonei.

5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:

a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso
di dottorato;

b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi
per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione
comparativa del merito e del disagio economico;

c) il numero, comunque non inferiore alla metà dei
dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio da
assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In

caso di parità di merito prevarrà la valutazione dellasituazione economica determinata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive
modificazioni e integrazioni.

6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio
di cui al comma 5 possono essere coperti mediante
convenzione con soggetti estranei all'amministrazione

universitaria, secondo modalità e procedure deliberate
dagli organi competenti delle università.

7. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca,
ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività
di ricerca non universitaria, é determinata con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri
interessati.

8. Le università possono, in base ad apposito
regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata
attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve
in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla
ricerca. La collaborazione didattica é facoltativa, senza
oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti 

in ordine all'accesso ai ruoli delle università.».

- Il testo dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n.341, così recita:

«Art. 6. - 1. Gli statuti delle università debbono
prevedere:

a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti
dalle università anche in collaborazione con le scuole
secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i

Ministri dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi
dell'art. 4, legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione
agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di
studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea;

b) corsi di aggiornamento del proprio personale
tecnico e amministrativo;

c) attività formative autogestite dagli studenti nei
settori della cultura e degli scambi culturali, dello
sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da

apposite disposizioni legislative in materia.

2. Le università possono inoltre attivare, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio
e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del
bilancio dello Stato:

a) corsi di preparazione agli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai
concorsi pubblici;

b) corsi di educazione ed attività culturali e
formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento
culturale degli adulti, nonché, quelli per la formazione
permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando
le competenze delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;

c) corsi di perfezionamento e aggiornamento

professionale.

3. Le università rilasciano attestati sulle attività
dei corsi previsti dal presente articolo.

4. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e
delle attività formative, ad eccezione di quelle previste
dalla lettera c) del com-ma 1, sono deliberati dalle

strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme
stabilite nel regolamento di cui all'art. 11.».

- Il testo dell'art. 1, comma 15, della legge
14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore
universitario e della ricerca scientifica, nonché il

servizio di mensa nelle scuole) prevede:

«15. All'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a
quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge
19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed
anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già
svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei
relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,
tenendo conto degli sbocchi occupazionali e dellaspendibilità a livello internazionale,
nonché la
previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle
università, in aggiunta o in sostituzione a quelli
determinati dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n.

341, in corrispondenza di attività didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;

b) in ogni università o istituto di istruzione

universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina
di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
fatta salva la facoltà per il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare,
sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio
decreto, previo parere del Consiglio universitario
nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero
l'attivazione di corsi universitari, per i quali non
sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in
vigore della presente legge, purché previsti nei piani di
sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti
attuativi del regolamento di cui all'art. 20, comma 8,
lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i
quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del
comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.
25;

c) al comma 111, dopo le parole: "dai diplomi
universitari," sono inserite le seguenti: "dai diplomi di
scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea," e

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché
dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera a)";

d) al comma 119, secondo periodo, dopo le parole
"comma 8, lettere a)" é inserita la seguente: ", b)";

e) al comma 126, primo periodo, la parola: "primaria"
é soppressa e, al secondo periodo, dopo le parole: "del
corso di laurea", sono inserite le seguenti: "in scienze

della formazione primaria,"».



Art. 4. Classi di corsi di studio

1. I corsi di studio dello
stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli
stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti
attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma
1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito
denominate classi. 2. Le classi sono individuate da uno o più
decreti ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi
possono essere adottate, anche su proposta delle università,
con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle
connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi
qualificanti e di conseguenti attività formative. 3. I titoli
conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello,
appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e
sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'articolo
11, comma 8. 4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3,
con decreto del Ministro, sentito il CUN, di concerto con il
Ministro della funzione pubblica, possono essere dichiarate ai
soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del
pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici dello
stesso livello afferenti a più classi.


Art. 5. Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo
universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25
ore di impegno complessivo per studente; con decreto
ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in
aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi,
entro il limite del 20 per cento. 2. La quantità media di
impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno
studente a tempo pieno é convenzionalmente fissata in 60
crediti. 3. I regolamenti didattici di ateneo determinano,
altresì, per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno
orario complessivo che deve essere riservata allo studio
personale o ad altre attività formative di tipo individuale. 4.
I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono
acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di
altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la
valutazione del profitto é effettuata con le modalità di cui
all'articolo 11, comma 7, lettera d). 5. Il riconoscimento
totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini
della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa
università ovvero nello stesso o altro corso di altra
università, compete alla struttura didattica che accoglie lo
studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel
regolamento didattico di ateneo. 6. I regolamenti didattici di
ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti
acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei
contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da
acquisire da parte dello studente in tempi determinati,
diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi
universitari o contestualmente impegnati in attività
lavorative. 7. Le università possono riconoscere come crediti
formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le
conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della
normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e
abilità maturate in attività formative di livello
postsecondario alla cui progettazione e realizzazione
l'università abbia concorso.


Art. 6. Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1. Per essere
ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di
studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti
didattici di ateneo, ferme restando le attività di
orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11,
comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o
l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine
gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze
richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di
verifica, anche a conclusione di attività formative
propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con
istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non
é positiva vengono indicati specifici obblighi formativi
aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi
formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei
corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi
ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione
minima. 2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale
occorre essere in possesso della laurea o del diploma
universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di
studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di
corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il
numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi
ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso
di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che
prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e
l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli
atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici.
L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale puo' essere
consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato,
purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel
rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi. 3. In
deroga al comma 2, e all'articolo 7, comma 2, i decreti
ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di
laurea magistrale con il possesso del diploma di scuola
secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio
regolati da normative dell'Unione europea che non prevedano, per
tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo
restando il periodo formativo iniziale comune di cui
all'articolo 11, comma 7, lettera a), per i corsi di studio
finalizzati all'accesso alle professioni legali. 4. Per essere
ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in
possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle
norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, i
decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di
ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli
eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al
titolo di studio già conseguito. 5. Per essere ammessi ad un
corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della
laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito
all'estero e riconosciuto idoneo. 6. Il riconoscimento
dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai
soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di
ricerca é deliberata dall'università interessata, nel rispetto
degli accordi internazionali vigenti.


Art. 7. Conseguimento dei titoli di studio

1. Per conseguire la
laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi
di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della
lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve
le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La
conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite
dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli
richiesti per ogni lingua. 2. Per conseguire la laurea
magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti. 3. I
decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo
studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di
specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni previste da
specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione europea. 4.
Per conseguire il master universitario lo studente deve aver
acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per
conseguire la laurea o la laurea magistrale.


Art. 8. Durata dei corsi di studio

1. Per ogni corso di studio é definita di norma una durata in anni proporzionale al numero
totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un
anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2
dell'articolo 5. 2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6,
comma 3, la durata normale dei corsi di laurea é di tre anni;
la durata normale dei corsi di laurea magistrale é di ulteriori
due anni dopo la laurea.


Art. 9.
Istituzione e attivazione dei corsi di studio

1. I corsi di studio di cui all'articolo 3 sono istituiti nel
rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 11 e
delle
disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema
universitario.

2. Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di
studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e
di
qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del
Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della
programmazione del sistema universitario, previa relazione
favorevole
del Nucleo di valutazione dell'università. Nel caso di

disattivazioni, le università assicurano comunque la
possibilità
per gli studenti già iscritti di concludere gli studi
conseguendo il
relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di
optare
per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

3. L'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 é
subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati
dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri
stabiliti
con apposito decreto ministeriale.


Art. 10. Obiettivi e attività formative qualificanti delle
classi

1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente,
per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi
qualificanti e le attività formative indispensabili per
conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie: a)
attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi
alla formazione di base; b) attività formative in uno o più
ambiti disciplinari caratterizzanti la classe. 2. I decreti
ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di corsi
di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti
didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito
disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo
percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il
titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti
stessi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle
attività professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi
generali delle classi. 3. I decreti di cui al comma 1
determinano, altresì, il numero minimo di CFU necessario per
l'istituzione dei corsi di studio adeguatamente differenziati.
4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni
classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi
qualificanti e le attività formative caratterizzanti
indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40 per
cento dei crediti complessivi, fatti salvi i corsi preordinati
all'accesso alle attività professionali. 5. Oltre alle
attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e
3, i corsi di studio dovranno prevedere: a) attività formative
autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il
progetto formativo; b) attività formative in uno o più ambiti
disciplinari affini o integrativi a quelli di base e
caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e
alla formazione interdisciplinare; c) attività formative
relative alla preparazione della prova finale per il
conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla
laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua
straniera oltre l'italiano; d) attività formative, non previste
dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori
conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e
telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare
le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del
settore lavorativo cui il titolo di studio puo' dare accesso,
tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento
di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del
lavoro; e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5,
attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi
presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o
privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi
professionali, sulla base di apposite convenzioni.

Nota all'art. 10:

- Per il titolo del decreto 25 marzo 1998, n. 142, si

veda le note alle premesse.



Art. 11. Regolamenti didattici di ateneo

1. Le università
disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di
studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel
rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del
presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che
sono approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
della legge 19 novembre 1990, n. 341. 2. I regolamenti didattici
di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici
é
stabilita nel decreto rettorale di emanazione. 3. Ogni
ordinamento didattico determina: a) le denominazioni e gli
obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative
classi di appartenenza; b) il quadro generale delle attività
formative da inserire nei curricula; c) i crediti assegnati a
ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per
quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b),
dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori
scientifico-disciplinari nel loro complesso; d) le
caratteristiche della prova finale per il conseguimento del
titolo di studio. 4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono
assunte dalle università previa consultazione con le
organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei
servizi e delle professioni con particolare riferimento alla
valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi
professionali. 5. Per il conseguimento della laurea magistrale
deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi
elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un
relatore. 6. Il regolamento didattico di ateneo puo' prevedere
più corsi di studio appartenenti alla medesima classe. 7. I
regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti,
disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione
dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con
particolare riferimento: a) ai criteri di accesso ai corsi di
laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di
cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264,
che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni
secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento
didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di
ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea,
afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così
come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le
stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per
un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei
percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo
criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la
prosecuzione degli studi nei diversi percorsi; b) agli
obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture
didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al
coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività
formative; c) alle procedure di attribuzione dei compiti
didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari,
ivi comprese le attività didattiche integrative, di
orientamento e di tutorato; d) alle procedure per lo svolgimento
degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della
prova finale per il conseguimento del titolo di studio; e) alle
modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto
individuale dello studente, che deve comunque essere espressa
mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in
centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; f) alla
valutazione della preparazione iniziale degli studenti che
accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di
laurea magistrale; g) all'organizzazione di attività formative
propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli
studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle
relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1
dell'articolo 6; h) all'introduzione di un servizio di ateneo
per il coordinamento delle attività di orientamento, da
svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione
secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un
servizio di tutorato per gli studenti; i) all'eventuale
introduzione di apposite modalità organizzative delle attività
formative per studenti non impegnati a tempo pieno; l) alle
modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura
o della singola persona che ne assume la responsabilità; m)
alla valutazione della qualità delle attività svolte; n) alle
forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
o) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui
all'articolo 3, comma 10. 8. I regolamenti didattici di ateneo
disciplinano le modalità con cui le università rilasciano,
come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un
certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli
adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative
al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il
titolo. 9. Le università, con appositi regolamenti, riordinano
e disciplinano le procedure amministrative relative alle
carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del
presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei
regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di
valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti
universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati
essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi
sulle carriere degli studenti di tutte le università.

Note all'art. 11:

- Per il testo dell'art. 11, comma 1, della legge
19 novembre 1990, n. 341, si veda le note all'art. 1.

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
2 agosto 1999, n. 264:

«Art. 1. - Sono programmati a livello nazionale gli
accessi:a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in
medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria,

in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle
professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma
universitario, ovvero individuati come di primo livello in
applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la
formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico
e della riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria
vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che
determinano standard formativi tali da richiedere il
possesso di specifici requisiti;

b) ai corsi di laurea in scienza della formazione
primaria e alle scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente,
all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341;

c) ai corsi di formazione specialistica dei medici,
disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 257;

d) alle scuole di specializzazione per le professioni
legali, disciplinate ai sensi dell'art. 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

e) ai corsi universitari di nuova istituzione o
attivazione, su proposta delle università e nell'ambito
della programmazione del sistema universitario, per un

numero di anni corrispondente alla durata legale del
corso.».



Art. 12. Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. In base
all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla
competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento
didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché
dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli
aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento é
approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.
2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in
particolare: a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione
dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e
dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre
attività formative; b) gli obiettivi formativi specifici, i
crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di
ogni altra attività formativa; c) i curricula offerti agli
studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani
di studio individuali; d) la tipologia delle forme didattiche,
anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del
profitto degli studenti; e) le disposizioni sugli eventuali
obblighi di frequenza. 3. Le disposizioni dei regolamenti
didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i
crediti assegnati alle attività formative e gli specifici
obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti
strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni
didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di
rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole
la deliberazione é assunta dal senato accademico. Il parere é
reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente
tale termine la deliberazione é adottata prescindendosi dal
parere. 4. Le università assicurano la periodica revisione dei
regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per
quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni
insegnamento o altra attività formativa.

Nota all'art. 12:

- Per il testo dell'art. 11, comma 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341 si veda le note all'art. 1.



Art. 13. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente
decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo
alle disposizioni dei decreti ministeriali di cui all'articolo
10, recanti la modifica delle classi dei corsi di studio
vigenti, entro i termini stabiliti dai decreti medesimi, sentita
la CRUI. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 e
all'articolo 9 si applicano a decorrere dall'anno 2004-2005. 4.
In via di prima applicazione del presente regolamento e comunque
non oltre la determinazione delle nuove classi di laurea e di
laurea magistrale ai sensi del comma 1, le università possono
ridefinire, ad eccezione dei corsi di studio di cui all'articolo
6, comma 3, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio già
istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure di cui
all'articolo 11 ed in particolare delle disposizioni di cui agli
articoli 7, comma 2 e 11, comma 7, lettera a) del presente
regolamento. Gli ordinamenti didattici stessi sono rideterminati
sulla base dei settori scientifico-disciplinari, già ricompresi
nelle classi dei corsi di studio di cui al comma 1, in vigore
alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 5. A
seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo di cui
al comma 1, le università assicurano la conclusione dei corsi
di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli
ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti
alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e
disciplinano, altresì, la facoltà per gli studenti di optare
per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi
ordinamenti. 6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi
universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono
valutati in crediti e riconosciuti dalle università per il
conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, com-ma 1. La
stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i
diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le
università, qualunque ne sia la durata. 7. A coloro che hanno
conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma
1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il
dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche
accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca.
La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i
quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 ottobre 2004 Il
Ministro: Moratti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato
alla Corte dei conti il 28 ottobre 2004 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 6, foglio n. 182

Nota all'art. 13:

- Per il titolo del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, si veda la nota alle premesse.

CS



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