7 20 10 IL TESTO INTEGRALE DEL NOSTRO EMENDAMENTO 'IDROELETTRICO'

Come è noto il Governo ha introdotto nel decreto-legge di cui era in corso la conversione al Senato - entro il mese è previsto il varo definitivo alla Camera - un maxi-emendamento.

Per quanto ci riguarda le nuove norme sono state inserite al sesto comma dell'art. 15. Il testo integrale:

All'articolo 15, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1º gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.

6-bis. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, le parole: ", e fino alla concorrenza di esso," sono soppresse.

6-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata" sono aggiunte le seguenti: "nonché di idonee misure di compensazione territoriale";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire il rispetto del termine per l'indizione delle gare e garantire un equo indennizzo agli operatori economici per gli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le concessioni di cui al comma l sono prorogate di cinque anni";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo.";

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma l del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma e/o da società controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui al comma 1-bis. La partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista previste dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica";

e) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.";

f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni".

6-quater. Le disposizioni dei commi 6, 6-bis e 6-ter del presente articolo si applicano fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle regioni, per quanto di loro competenza.

6-quinquies. Le somme incassate dai comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi comuni e dallo Stato.


ORA ALLA CAMERA

Il provvedimento è già all'attenzione dei deputati come Atto Camera n. 3638/XVI Legislatura:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"

19 luglio 2010: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari S.2228 approvato 15 luglio 2010

C.3638 assegnato (non ancora iniziato l'esame) 19 luglio 2010

Iniziativa Governativa

Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, Ministro dell'economia e finanze Giulio Tremonti (Governo Berlusconi-IV)

Natura di conversione del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, G.U. n. 125 del 31 maggio 2010 (suppl. ord.), scadenza il 30 luglio 2010.

Trasmesso in data 16 luglio 2010; annunciato nella seduta pom. n. 354 del 19 luglio 2010.

Relatore alla Commissione On. Gioacchino Alfano (PdL) .

Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) in sede referente il 19 luglio 2010. Annuncio nella seduta pom. n. 354 del 19 luglio 2010.

Pareri delle commissioni Legislazione, 1ª (Aff. costit.), 2ª (Giustizia) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), 3ª (Aff. esteri), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), 7ª (Cultura), 8ª (Ambiente) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), 9ª (Trasporti), 10ª (Att. produt.), 11ª (Lavoro) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), 12ª (Aff. sociali), 13ª (Agricoltura), 14ª (Pol. comun.), Questioni regionali

a.f.

a.f.
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