Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi. Luci e ombre I nove protocolli - Dodici settori - Protocollo Difesa del suolo - Protocollo Energia - Protocollo Turismo - Protocollo Trasporti

I nove protocolli - Dodici settori - Protocollo Difesa del suolo - Protocollo Energia - Protocollo Turismo - Protocollo Trasporti


Martedì 19 novembre la Camera ha approvato il disegno di legge di ratifica dei Protocolli di attuazione
della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi (A.C.
2381) ed abbinate (A.C. 1645-1724).

363 i voti favorevoli, 12 gli astenuti e 6 i contrari.


I NOVE PROTOCOLLI

Il disegno di legge reca la ratifica dei seguenti
Protocolli alla Convenzione internazionale per la protezione
delle Alpi:

a) foreste montane;

b) pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile;

c) composizione delle controversie;

d) difesa del suolo;

e) energia;

f) protezione della natura e tutela del paesaggio;

g) agricoltura di montagna;

h) turismo;

i) trasporti.

La Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi
(Convenzione Alpi), realizzata nell'ambito dei Paesi
dell'Arco alpino (Austria, Svizzera, Italia, Germania,
Francia, Slovenia, Liechtenstein e Principato di Monaco), è
stata firmata dall'Italia a Salisburgo il 7 novembre 1991 e
dalla stessa resa esecutiva con la legge 14 ottobre 1999, n.
403.

La Convenzione è entrata in vigore il 9 marzo 1995 ed ha
come obiettivo quello della salvaguardia a lungo termine
dell'ecosistema naturale delle Alpi ed il loro sviluppo
sostenibile, nonché la tutela degli interessi economici
delle popolazioni residenti, stabilendo i principi cui dovrà
ispirarsi la cooperazione transfrontaliera tra i Paesi
dell'Arco alpino.


DODICI SETTORI

Per il raggiungimento di tali obiettivi le
Parti contraenti, secondo quanto stabilito dalla
Convenzione, dovranno prendere adeguate misure nei seguenti
dodici settori:

1. popolazione e cultura;

2. pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile;

3. salvaguardia della qualità dell'aria;

4. difesa del suolo;

5. idroeconomia;

6. protezione della natura e tutela del paesaggio;

7. agricoltura di montagna;

8. foreste montane;

9. turismo ed attività di tempo libero;

10. trasporti;

11. energia;

12. economia dei rifiuti.

Per ognuno di questi settori (o campi d'azione) è previsto
un Protocollo attuativo; inoltre è stato negoziato un
Protocollo ad hoc, per l'adesione "tardiva" del Principato
di Monaco alla Convenzione.

Esaminiamo alcuni di questi.

Protocollo "Difesa del suolo".

Il Protocollo attuativo "Difesa del suolo" è stato firmato
dall'Italia (insieme ai Protocolli Energia, Trasporti,
Composizione delle controversie e Turismo) nel corso della
VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31
ottobre 2000.
Le disposizioni previste dal Protocollo mirano a far
adempiere ed attuare gli impegni concordati per la difesa
del suolo tra le Parti contraenti nell'ambito della
Convenzione Alpi, al fine di mantenere efficiente il suolo
in modo sostenibile nelle sue funzioni naturali e nella sua
funzione di archivio della storia naturale e culturale.
Primo obiettivo del trattato è quindi quello di garantire e
mantenere nel lungo periodo, in senso quantitativo e
qualitativo, le funzioni ecologiche del suolo come parte
essenziale dell'equilibrio naturale e promuovere il
ripristino dei suoli compromessi (articolo 1).

Per conseguire tale risultato il Protocollo fissa una serie
di impegni fondamentali che le Parti si sono impegnate a
rispettare, ed in particolare:


-
adottare le misure giuridiche ed amministrative, sotto il
controllo e la responsabilità delle autorità nazionali,
necessarie ad assicurare la difesa dei suoli nel territorio
alpino;

-
privilegiare, laddove sussiste il pericolo di compromissione
grave e duratura della funzionalità dei suoli, gli aspetti
della protezione rispetto a quelli dell'utilizzo;

-
considerare gli obiettivi del Protocollo anche in tutte le
altre politiche che possono interessare il territorio
alpino;

-
cooperare a livello internazionale con le varie istituzioni
competenti, soprattutto nella realizzazione di catasti del
suolo, nel monitoraggio del suolo e nel controllo delle aree
con suoli protetti, di quelle con suoli compromessi e delle
aree a rischio;

-
predisporre ed armonizzare data-base allo scopo di
coordinare l'informazione e la ricerca per la difesa del
suolo nel territorio alpino.

-
Per far fronte a tutta questa serie di impegni, le Parti
hanno individuato una serie di misure specifiche da
adottare, ed in particolare:

-
delimitare le aree da proteggere avendo riguardo, in
particolar modo, per quelle formazioni di suoli e rocce che
abbiano caratteristiche tipiche o particolari per la
documentazione della storia della terra (articolo 6);

-
tener conto delle esigenze di difesa del suolo e di uso
contenuto del suolo nell'attuazione dei piani e dei
programmi relativi alle aree urbanizzate, previsti
dall'articolo 9, comma 3, del Protocollo "pianificazione
territoriale e sviluppo sostenibile" (articolo 7);

-
contenere l'impermeabilizzazione e l'occupazione del suolo
provvedendo a sviluppare costruzioni capaci di contenere
l'occupazione delle superfici e di rispettare il suolo
(articolo 7);

-
utilizzare materie sostitutive alle risorse minerarie al
fine di contenere l'uso di queste ultime (articolo 8);

-
conservare le torbiere alte e basse, provvedendo, a medio
termine, alla sostituzione completa dell'impiego della torba
(articolo 9);

-
cartografare e registrare in catasti le aree alpine
minacciate dai rischi geologici ed idrogeologici delimitando
le zone a rischio (articolo 10);

-
rilevare cartograficamente e registrare in catasti il suolo
delle aree alpine interessate da erosioni estese (articolo
11);

-
evitare gli effetti negativi causati dalle attività
turistiche sul suolo alpino, incentivando il ripristino del
manto vegetale dei terreni già compromessi da usi turistici
intensivi e l'impiego di tecniche di ingegneria
naturalistica (articolo 14);

-
ridurre preventivamente, per quanto possibile, gli apporti
di inquinanti nei suoli tramite l'aria, l'acqua, i rifiuti
ed altre sostanze nocive per l'ambiente (articolo 15).

Protocollo "ENERGIA"

Il Protocollo attuativo "Energia" è stato firmato
dall'Italia (insieme ai Protocolli Trasporti, Difesa del
suolo, Composizione delle controversie e Turismo) nel corso
della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31
ottobre 2000.

Obiettivo del Protocollo è quello di creare condizioni
quadro e di assumere concrete misure in materia di risparmio
energetico, produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzo
dell'energia nell'ambito territoriale di applicazione della
Convenzione, atte a realizzare una situazione energetica di
sviluppo sostenibile, compatibile con i limiti specifici di
tolleranza del territorio alpino, al fine di contribuire
alla protezione della popolazione e dell'ambiente, alla
salvaguardia delle risorse e del clima (articolo 1).

Per raggiungere tale risultato, il Protocollo fissa una
serie di impegni fondamentali che le Parti si sono impegnate
a rispettare, ed in particolare:


-
armonizzare la pianificazione energetica alla pianificazione
generale di assetto del territorio alpino;

-
finalizzare i sistemi di produzione, trasporto e
distribuzione dell'energia con riguardo alle esigenze di
tutela all'ambiente;

-
perseguire la minimizzazione del carico ambientale di
origine energetica nel quadro di un obiettivo di
ottimizzazione della fornitura di servizi energetici
all'utente finale;

-
contenere gli effetti negativi delle infrastrutture
energetiche sull'ambiente e sul paesaggio, incluse le
infrastrutture relative alla gestione dei loro rifiuti
attraverso l'adozione di misure di carattere preventivo, per
le nuove realizzazioni, ed il ricorso, ove necessario, ad
interventi di risanamento nel caso di impianti esistenti;

-
verificare la compatibilità con l'ambiente alpino di
eventuali costruzioni di nuove grandi infrastrutture,
valutandone l'impatto e gli effetti territoriali e
socio-economici.

-
Per far fronte a tutti questi impegni, le Parti avranno
l'onere di adottare ed attuare specifiche misure in
conformità con quanto stabilito dal capitolo II del
Protocollo, ed in particolare:

-
promuovere il risparmio energetico e l'uso razionale
dell'energia, tenendo soprattutto conto del fabbisogno
energetico nel territorio, della disponibilità di fonti
locali rinnovabili di energia e dell'impatto delle
immissioni atmosferiche in conche e vallate (articolo 5);

-
promuovere l'uso di fonti energetiche rinnovabili, l'uso di
impianti decentrati per sfruttare tali fonti rinnovabili
(quali l'energia idrica, solare e biomassa) e l'utilizzo
razionale delle risorse idriche e del legno (articolo 6);

-
assicurare, per quanto riguarda l'energia idroelettrica, la
funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e l'integrità
paesaggistica (articolo 7);

-
garantire l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili
in relazione all'energia elettrica e/o di calore da
combustibili fossili (articolo 8);

-
incentivare lo scambio di informazioni relative all'energia
nucleare ed alle centrali nucleari che potrebbero avere
effetti nell'ambito alpino (articolo 9);

-
perseguire la razionalizzazione e l'ottimizzazione di tutte
le infrastrutture esistenti in relazione ai trasporti ed
alla distribuzione di energia (articolo 10);

-
definire, nei progetti di massima o negli studi dell'impatto
ambientale, le modalità di ripristino dei corpi idrici a
seguito dell'esecuzione di opere pubbliche e private nel
campo energetico che interessano l'ambiente e gli ecosistemi
alpini (ricorrendo, per quanto possibile, ad opere di
ingegneria naturalistica, così come previsto dall'articolo
11);

-
sottoporre preventivamente i progetti per la costruzione e
per le modifiche di installazioni energetiche di cui agli
articoli 7, 8, 9 e 10 del Protocollo, ad un esame di impatto
ambientale.

Protocollo "TURISMO"

Il Protocollo attuativo "Turismo" è stato firmato
dall'Italia (insieme ai Protocolli Energia, Difesa del
suolo, Composizione delle controversie e Trasporti) nel
corso della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il
30-31 ottobre 2000.

L'obiettivo "generale" previsto dal trattato, che le Parti
contraenti si impegnano a perseguire, è quello di
contribuire, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale
vigente, ad uno sviluppo sostenibile dell'area alpina grazie
ad un turismo che tuteli l'ambiente, mediante specifici
provvedimenti e raccomandazioni che tengano conto degli
interessi della popolazione locale e dei turisti (articolo
1).

Il Protocollo, inoltre, prevede una serie di impegni volti
ad adottare specifiche misure a carico delle Parti. In
particolare:

1) pianificazione e orientamenti;

2) misure tecniche;

3) monitoraggio e controllo.

-
Pianificazione ed orientamenti: per quanto attiene la
strategia generale della politica del turismo le Parti
contraenti si impegnano a:

-
provvedere ad uno sviluppo turistico sostenibile, favorendo
a tale fine l'elaborazione e la realizzazione di linee
guida, programmi di sviluppo e piani settoriali, capaci di
tenere in considerazione tale obiettivo (articolo 5);

-
incoraggiare progetti che rispettino i paesaggi e siano
compatibili con l'ambiente, provvedendo affinché nelle zone
fortemente turistiche sia perseguito un rapporto equilibrato
tra forme di turismo intensivo ed estensivo. Dal momento in
cui venissero presi provvedimenti di incentivazione,
andrebbero rispettati gli aspetti seguenti (articolo 6):

-
a) per il turismo intensivo, l'adattamento delle strutture e
degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche,
e lo sviluppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del
presente Protocollo;

-
b) per il turismo estensivo, il mantenimento o lo sviluppo
di un'offerta turistica a contatto con la natura capace di
rispettare l'ambiente, nonché la valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale delle regioni interessate;

-
favorire lo scambio di esperienze e la realizzazione di
programmi d'azione comuni al fine di migliorare la qualità
dell'offerta turistica nell'arco alpino, e riguardante in
particolare (articolo 7):

-
a) l'inserimento degli impianti nei paesaggi e nell'ambiente
naturale;

-
b) l'urbanistica, l'architettura (costruzioni nuove e
ripristino di quelle esistenti nei paesi);

-
c) le strutture alberghiere e l'offerta di servizi
turistici;

-
d) la diversificazione del prodotto turistico dell'area
alpina, valorizzando le attività culturali delle diverse
zone interessate;

-
pianificare i flussi turistici, in particolare nelle aree
protette, organizzando la distribuzione ed il soggiorno dei
turisti in modo da garantire la tutela di questi siti
(articolo 8).

-
Misure tecniche: per quanto riguarda le misure tecniche le
Parti contraenti si impegnano a:

-
stabilire nel proprio ordinamento nazionale, in caso di
progetti che potrebbero avere un alto impatto ambientale,
una valutazione preventiva dell'impatto per tenerne conto al
momento della decisione (articolo 9);

-
delimitare, in conformità con la propria normativa e secondo
i criteri ecologici, zone di preservazione in cui si
rinuncia agli impianti turistici (articolo 10);

-
attuare una politica alberghiera che tenga conto della
scarsità dello spazio disponibile, privilegiando
l'ospitalità commerciale, il recupero e l'uso degli edifici
esistenti, modernizzando e migliorando la qualità delle
strutture esistenti (articolo 11);

-
condizionare, per quanto concerne gli impianti di risalita,
le nuove autorizzazioni e le concessioni allo smontaggio e
alla rimozione degli impianti fuori uso e al ripristino
della vegetazione originale nelle aree inutilizzate, con
priorità alle specie di origine locale (articolo 12);

-
favorire i provvedimenti destinati a ridurre il traffico a
motore all'interno delle stazioni turistiche, incoraggiando
le iniziative pubbliche o private miranti a migliorare
l'accesso ai siti e ai centri turistici tramite i mezzi
pubblici e ad incentivarne l'uso da parte dei turisti
(articolo 13);

-
provvedere affinché l'assetto, la manutenzione e la gestione
delle piste sciistiche si integrino nel miglior modo
possibile al paesaggio, tenendo conto degli equilibri
naturali e della sensibilità dei biotipi (articolo 14);

-
definire una politica di controllo delle attività sportive
all'aperto, in particolar modo nei settori protetti, in modo
da evitare effetti negativi per l'ambiente. Si impegnano
inoltre a limitare al massimo e, ove necessario, a vietare
le attività sportive che richiedono l'uso di motori al di
fuori delle zone determinate dalle autorità competenti
(articolo 15);

-
limitare al massimo e, ove sia il caso, vietare, al di fuori
degli aerodromi, il trasporto ed il deposito di persone in
aeromobile a fini sportivi (articolo 16);

-
studiare soluzioni adeguate ai diversi livelli territoriali
che permettano uno sviluppo equilibrato delle regioni e
delle aree economicamente deboli (articolo 17);

-
incoraggiare la cooperazione fra gli Stati per quanto
riguarda lo scaglionamento delle vacanze e le esperienze di
prolungamento delle stagioni turistiche (articolo 18).

-
Monitoraggio e controllo: per quello che invece riguarda il
monitoraggio ed il controllo dello stesso, le Parti
contraenti si impegnano a:

-
presentare regolarmente al Comitato permanente un resoconto
sulle misure adottate in base al presente Protocollo
(articolo 25);

-
esaminare e valutare, ad intervalli regolari, le
disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il
profilo della loro efficacia, valutando anche la possibilità
di adottare modifiche appropriate al Protocollo medesimo
(articolo 26).

Protocollo "TRASPORTI"

Il Protocollo attuativo "Trasporti" è stato firmato
dall'Italia (insieme ai Protocolli Energia, Difesa del
suolo, Composizione delle controversie e Turismo) nel corso
della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31
ottobre 2000.

L'obiettivo "generale" previsto dal trattato, che le Parti
contraenti si impegnano a perseguire è:

-
l'attuazione di una politica sostenibile dei trasporti
(articolo 1), tesa a:

-
ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal
traffico intraalpino e transalpino ad un livello che sia
tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora ed i loro habitat
<articolo 1, comma 1, lettera a)>;

-
contribuire allo sviluppo sostenibile dello spazio vitale e
delle attività economiche <articolo 1, comma 1, lettera b)>;

-
limitare per quanto possibile l'impatto che possa
compromettere il ruolo e le risorse del territorio alpino
nonché la conservazione dei suoi paesaggi naturali e
culturali <articolo 1, comma 1, lettera c)>;

-
garantire il traffico intraalpino e transalpino
incrementando l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di
trasporto e favorendo i vettori meno inquinanti e con minor
consumo di risorse ad un costo economicamente sopportabile
<articolo 1, comma 1, lettera d)>;


assicurare condizioni di concorrenza equilibrata tra i
singoli vettori <articolo 1, comma 1, lettera e)>;

-
osservare i princìpi di precauzione, prevenzione e casualità
(articolo 1, comma 2).

-
Il Protocollo, inoltre, prevede una serie di impegni volti
all'adozione di specifiche misure a carico delle Parti. In
particolare, esse possono essere divise in 3 differenti
livelli:

-
1) strategie, programmi e progetti;

-
2) misure tecniche;

-
3) monitoraggio e controllo.

Strategie, programmi e progetti: per quanto attiene la
strategia generale della politica dei trasporti le Parti
contraenti si impegnano a:

-
attuare una gestione razionale e sicura dei trasporti nel
contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e
transfrontaliera (articolo 7, comma 1);

-
realizzare verifiche di opportunità, valutazioni
dell'impatto ambientale e analisi dei rischi (articolo 8)
nel caso di grandi costruzioni, trasformazioni sostanziali o
potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti.
In particolare è previsto l'impegno ad effettuare
consultazioni preventive con le Parti nel caso di
infrastrutture aventi un significativo impatto
transfrontaliero, fatte salve le opere già decise al momento
dell'approvazione del Protocollo (articolo 8, comma 2).


Misure tecniche: per quanto concerne le misure tecniche, le
Parti contraenti si impegnano a:

-
promuovere l'istituzione ed il potenziamento di sistemi di
trasporto pubblico ecocompatibile e orientati agli utenti
(articolo 9);

-
sfruttare la particolare idoneità della ferrovia per
soddisfare la domanda di trasporto a lunga distanza ed al
fine di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria (per
il trasporto su rotaia) per la valorizzazione economica e
turistica del territorio alpino (articolo 10);

-
potenziare la navigazione al fine della riduzione della
quota di transito terrestre del trasporto merci (articolo
10, comma 2);

-
astenersi dalla costruzione di nuove strade di grande
comunicazione per il trasporto transalpino (articolo 11,
comma 1);

-
realizzare progetti stradali di grande comunicazione per il
trasporto intraalpino solo a patto che siano osservate le
condizioni richieste dall'articolo 11, comma 2;

-
ridurre per quanto possibile, l'impatto ambientale e
acustico prodotto dal traffico aereo (articolo 12, comma 1);

-
limitare e all'occorrenza vietare il lancio dagli aeromobili
degli aerodromi verso l'esterno (articolo 12, comma 1);

-
migliorare il sistema dei trasporti pubblici che collega gli
aeroporti siti nelle vicinanze delle Alpi con le diverse
regioni alpine, per poter far fronte alla domanda di
trasporto aereo senza aumentare la pressione sull'ambiente
(articolo 12, comma 2);

-
valutare gli effetti prodotti sul settore dei trasporti
dalle installazioni di nuovi impianti turistici e ad
adottare, all'occorrenza, provvedimenti di precauzione e di
compensazione (articolo 13);

-
creare e conservare zone di bassa intensità di traffico o
vietate al traffico, nonché all'istituzione di località
turistiche vietate al traffico e di tutte le misure atte a
favorire l'accesso ed il soggiorno dei turisti senza
automobili (articolo 13, comma 2);

-
applicare il principio di causalità e sostenere
l'applicazione di un sistema di calcolo capace di
individuare i costi d'infrastruttura e quelli esterni, al
fine di riuscire ad introdurre progressivamente sistemi di
tassazione che permettano di coprire in modo equo i costi
reali (articolo 14).

-
Monitoraggio e controllo: per quello che invece riguarda il
monitoraggio ed il controllo, le Parti contraenti si
impegnano a:

-
registrare ed aggiornare periodicamente, secondo uno schema
unitario, lo stato attuale e l'evoluzione dell'offerta e
dell'utilizzazione delle infrastrutture di trasporto, nonché
la riduzione dell'impatto ambientale in un apposito
documento di riferimento per verificare i risultati dei
provvedimenti attuativi (articolo 15);

-
adottare obiettivi di qualità ambientale tesi al
raggiungimento della sostenibilità dei trasporti e
predisporre standard e indicatori adeguati alle specifiche
condizioni del territorio alpino al fine di quantificare
l'evoluzione dell'impatto sull'ambiente e sulla salute
provocato dai trasporti (articolo 16).
GdS


GdS 28 XI 02 -
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