Presentato l'albo dei prodotti della montagna

La presentazione del Ministro - L'Albo - Il Decreto

LA
PRESENTAZIONE DEL MINISTRO
E' stato presentato
martedì scorso l'Albo dei prodotti della montagna da parte del
Ministro per le Politiche agricole e forestali Gianni Alemanno:
un nuovo marchio di garanzia creato per valorizzare la qualità
delle produzioni delle terre alte.

"Si tratta di un'iniziativa di qualità e non di solidarietà -
spiega Alemanno in una nota - Il marchio "Prodotto di montagna"
del quale saranno autorizzati a fregiarsi i prodotti dell'Albo
offre un altro elemento di informazione al consumatore che potrà
valutare e scegliere ancora meglio la produzione tipica che ha
davanti".

Sottolineando lo stretto rapporto fra agricoltura e montagna,
Alemanno inquadra la creazione dell'Albo nel novero delle misure
che possono aiutare le economie montane, valorizzando la qualità
delle produzioni tipiche.

"L'idea è nata dalla Finanziaria del 2003 - spiega il ministro -
ma abbiamo impiegato un anno per tradurla in realtà normativa e
abbiamo dovuto trattare con l'Ue per far capire che si intende
operare all'interno dei marchi Doc e Igp già esistenti, per
aggiungere una ulteriore qualificazione. Si intende poi
valorizzare le Comunità montane che potranno avviare iniziative
per la richiesta del marchio, scavalcando eventuali resistenze
da parte dei Consorzi".

L'ALBO

Chi può iscriversi all'albo dei prodotti di montagna?

Possono accedere all'Albo e fregiarsi della menzione aggiuntiva
"Prodotto della montagna" tutte le denominazioni Dop e Igp
registrate a Bruxelles, ai sensi del Regolamento (Cee) 2081/92,
la cui zona di produzione e/o trasformazione ricada in un
territorio classificato geograficamente come montano.

Chi NON può iscriversi all'Albo dei prodotti di montagna?

Non possono essere iscritti all'Albo e, di conseguenza,
utilizzare la denominazione "Prodotto della montagna", quei
prodotti ricadenti nei comuni che sono stati equiparati a zone
montane (ad esempio le zone svantaggiate), ma che
geograficamente non si possono definire montagna.

Per zona montana si intende:

La zona geografica caratterizzata dalla presenza di notevoli
masse rilevate aventi altitudini, di norma, non inferiori a 600
metri nell'Italia settentrionale e 700 metri nell'Italia
centromeridionale e insulare.

Procedura di iscrizione all'Albo:

Possono inoltrare istanza di iscrizione all'Albo:

- I consorzi delle denominazioni registrate che hanno ottenuto
l'incarico alla tutela delle denominazioni dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali.

- Le Comunità montane territorialmente competenti in assenza dei
consorzi

- I produttori della denominazione protetta per il tramite dei
Consorzi di tutela o delle Comunità montane.

Contestualmente alla domanda di iscrizione, i soggetti
legittimati presentano domanda di modifica del disciplinare di
produzione della corrispondente denominazione protetta, che sarà
inviata all'esame della Commissione europea, nonché domanda di
protezione transitoria a livello nazionale delle modifiche
richieste in attesa dell'approvazione da parte dell'Unione
europea.

A chi inviare le istanze:

Le istanze, redatte in carta libera e firmate dal legale
rappresentante dei consorzi di tutela o delle Comunità montane
di appartenenza, vanno inoltrate al Ministero delle Politiche
agricole e forestali, Dipartimento della qualità dei prodotti
agroalimentari e dei servizi e alla Regione di appartenenza,
che, come in tutti i casi di modifica dei disciplinari di
produzione, fornirà al Ministero il proprio parere.

Quali Dop e Igp sono prodotti di montagna? (Integrale)

Alcuni prodotti a denominazione d'origine protetta e ad
indicazione geografica protetta sono, per loro stessa natura,
prodotti di montagna, visto che la loro zona di produzione
ricade in maniera integrale in territorio montano. In questo
caso tutti i produttori, dopo l'iscrizione all'Albo, possono
aggiungere in etichetta la menzione "Prodotto della montagna".

Quali Dop e Igp sono prodotti di montagna? (Parziale)

In altri casi solo una limitata percentuale della denominazione
d'origine protetta o della indicazione geografica protetta è
ottenuta in territori, comuni o parti di comuni classificabili
come montani. In tal caso la denominazione aggiuntiva non potrà
essere adoperata per tutta la denominazione, ma solo per il
prodotto ottenuto nel territorio montano.

IL
DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI PER
L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI PRODOTTI DI MONTAGNA


Modalità di iscrizione dei prodotti a denominazione di origine
protetta e ad indicazione geografica protetta nell' Albo dei
prodotti di montagna.


Visto il Reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 141uglio 1992,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;


Vista la raccomandazione n°. 1575/2002, approvata dal Consiglio
d’Europa il 3 settembre 2002;


Visto l'art. 85 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), che istituisce
presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'albo
dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione
aggiuntiva <prodotto della montagna>;

,

Considerato che il predetto art. 85 individua quale strumento
idoneo a tutelare l’originalità del patrimonio storico-culturale
dei territori montani, i riconoscimenti comunitari dei prodotti
agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del citato Reg.. (CEE)
n. 2081/92, autorizzandoli a fregiarsi della menzione aggiuntiva
<prodotto della montagna>;


Considerato altresì che l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee
-legge comunitaria 1999 -individua nel Ministero delle politiche
agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al
coordinamento dell'attività di controllo, in attuazione di
quanto previsto all'art. 10 del citato Reg. (CEE) n. 2081/92, e
responsabile della vigilanza su detta attività di controllo;


Ritenuto di dover individuare le modalità di iscrizione delle
produzioni agroalimentari originate nei comuni montani
individuate conformemente alle disposizioni di cui ai comma 1
del richiamato art 85 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

DECRETA


Art.. 1

I prodotti registrati in ambito Unione Europea, ai sensi del
Reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari
ottenuti nel rispetto del corrispondente disciplinare di
produzione, approvato con il rispettivo regolamento di
registrazione comunitaria, possono essere iscritti all' Albo dei
prodotti di montagna istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 85
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 rècante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003).


Art 2

I prodotti di cui all'articolo 1 possono utilizzare la menzione
aggiuntiva <prodotto della montagna> limitatamente all'area di
produzione e/o trasformazione classificata geograficamente come
territorio montano.

2. Le equiparazioni consentite dalla vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale, in assenza del requisito
indicato al comma precedente, non sono utilizzabili ai fini
dell' iscrizione all'Albo e del conseguente uso della menzione
aggiuntiva.


Art 3

1. Sono legittimati a presentare istanza di iscrizione all’Albo
dei prodotti nella montagna di cui all'art. 85, comma 1 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 i Consorzi incaricati dal
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi
dell'art. 14 della legge 21 :dicembre 1999, u. 526 recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee -legge
comunitaria 1999 - o in loro assenza dalla Comunità montana
territorialmente competente.

2. Sono altresì legittimati a presentare l'istanza di cui al
comma 1 i soggetti, singoli o associati, inseriti nel sistema di
controllo delle denominazioni individuate al1' art. 1 che
dimostrano il possesso del requisito riportato al primo comma
dell'art. 2 del presente decreto.

3. L'istanza di cui al comma 2 è inviata al soggetto indicato al
comma 1 che ha l'onere di trasmetterla al Ministero delle
politiche agricole e forestali ed alla Regione competente per
territorio, corredata. di motivato .parere7 entro trenta giorni
dalla data di ricezione.


Art. 4

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, presentano,
contestualmente all'istanza di iscrizione all’Albo dei prodotti
nella montagna domanda intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della corrispondente denominazione di
origine protetta o indicazione geografica protetta, in
conformità delle disposizioni contenute nel Reg. (CEE) n.
2081/92.

2. I soggetti di cui al comma precedente presentano, ai sensi
del Reg. (CE) n. 535/1997, domanda di protezione transitoria a
livello nazionale delle modifiche richieste ai fini
dell'iscrizione di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il provvedimento di protezione di cui al comma precedente è
propedeutico al rilascio dell'autorizzazione prevista all'art.
85, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.


Art. 5

1. Le istanze, redatte in carta libera e firmate dal legale
rapppresentante dei Consorzio di tutela di cui all’art. 3, comma
1, sentite le Comunità. montane interessate o, in assenza dei
primi, delle Comunità stesse e adeguatamente documentate, sono
inoltrate al Ministero delle politiche agricole e forestali -
Dipartimento della qualità dei prodotti agroaimentari e dei
servizi -Direzione Generale per la qualità dei prodotti
agroalimentari e la tutela del consumatore, Ufficio Q.T.C:. III
-Via XX Settembre, 20 -00187 Roma - e, per conoscenza, alla
Regione competente per territorio.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica italiana. Roma, li 30 Dic. 2003
Red



GdS 20 I 04 
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