12 30 19 CALENDARIO DIVIETI DI CIRCOLAZIONE. IN GIRO SENZA TIR

Il Ministero dei Trasporti ha diffuso il testo del decreto (non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) che stabilisce i divieti di circolazione per l'anno 2011.

Nel dettaglio, le giornate in cui è vietata la circolazione dei veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate sono le seguenti:

Tutte le domeniche dei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre dalle ore 8 alle ore 22

Tutte le domeniche dei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre dalle ore 7 alle ore 24

Inoltre

dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio; del 6 gennaio; del 25 aprile; del 1° novembre; del 8 dicembre; del 24 dicembre; del 26 dicembre.

dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 2 giugno; del 2 luglio; del 30 luglio; del 9 luglio; del 16 luglio; del 23 luglio;

dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 23 aprile; del 13 agosto; del 15 agosto; del 20 agosto; del 27 agosto;

dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 29 ottobre;

dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 22 aprile; del 7 dicembre; del 23 dicembre;

dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 29 luglio; del 12 agosto;

dalle ore 16,00 del 5 agosto alle ore 23,00 del 6 agosto;

Il calendario 2011 riconferma tutte le agevolazioni già previste, in particolare restano esclusi dal divieto:

I veicoli che compiono il percorso per ritornare in sede, purché tali veicoli non si trovino a una distanza superiore ai 50 Km dalla predetta sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali. Restano inoltre esclusi i mezzi prenotati per la revisione, per la sola giornata di sabato, limitatamente al percorso più breve tra la sede dell'impresa e il luogo della revisione.

Sono esonerati dal divieto e non richiedono l'autorizzazione prefettizia i veicoli che circolano (anche scarichi) e che trasportano derrate alimentari deperibili in regime ATP, nonché per il trasporto di una tipologia particolare di beni deperibili, quali: frutta ed ortaggi freschi; carni e pesci freschi; fiori recisi; animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, pulcini destinati all'allevamento; latticini freschi; derivati del latte freschi e semi vitali;

Sono esentati dal divieto, previo rilascio dell'autorizzazione prefettizia, i veicoli che trasportano merce deperibile diversa da quella indicata precedentemente nei casi di comprovata necessità ed urgenza.

E' confermato inoltre l'anticipo di due ore della fine del divieto, per i veicoli diretti all'estero muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e del posticipo di quattro ore dell'inizio del divieto per i veicoli provenienti dall'estero.

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